Il testo prende le mosse da alcuni cenni sulle problematiche generiche attinenti la teoria generale del negozio giuridico, quindi, si sofferma sullo specifico settore del mercato degli strumenti finanziari, per verificare se il mancato rispetto delle regole di condotta da parte dell'intermediario finanziario nello svolgimento dell'attività di sollecitazione all'investimento possa inficiare la validità del negozio poi stipulato con il risparmiatore. L'A. ricorda l'esistenza di obblighi precontrattuali di contenuto esteso e puntuale, la cui violazione consente al risparmiatore di conseguire il risarcimento dei danni anche in ipotesi di c.d. "dolus bonus", tuttavia, non esclude la possibilità che le indicazioni fatte dal soggetto offerente all'investitore possano qualificarsi come raggiri ai sensi dell'art. 1439 c.c e consentire a quest'ultimo di domandare al giudice l'annullamento del contratto.
Invalidità del contratto (II)
VIGLIONE, Raffaele
2005
Abstract
Il testo prende le mosse da alcuni cenni sulle problematiche generiche attinenti la teoria generale del negozio giuridico, quindi, si sofferma sullo specifico settore del mercato degli strumenti finanziari, per verificare se il mancato rispetto delle regole di condotta da parte dell'intermediario finanziario nello svolgimento dell'attività di sollecitazione all'investimento possa inficiare la validità del negozio poi stipulato con il risparmiatore. L'A. ricorda l'esistenza di obblighi precontrattuali di contenuto esteso e puntuale, la cui violazione consente al risparmiatore di conseguire il risarcimento dei danni anche in ipotesi di c.d. "dolus bonus", tuttavia, non esclude la possibilità che le indicazioni fatte dal soggetto offerente all'investitore possano qualificarsi come raggiri ai sensi dell'art. 1439 c.c e consentire a quest'ultimo di domandare al giudice l'annullamento del contratto.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.