La rinuncia della persona estradata alle garanzie derivanti dall’applicazione del principio di specialità è valida anche in mancanza di una previsione espressa nel trattato di estradizione, stante la natura di actus legitimus che contrassegna in generale l’atto abdicativo e la necessità di interpretare secondo buona fede le convenzioni internazionali che impongono di ritenere esponenziale l’interesse dell’estradando rispetto all’interesse dello Stato di rifugio. Il consenso volontario ed espresso da parte dell’estradato alla celebrazione del giudizio per un fatto diverso e anteriore all’estradizione rimuove definitivamente, rispetto a tale fatto, il limite derivante dal principio di specialità, tanto che la sentenza di condanna è eseguibile indipendentemente da una nuova manifestazione di consenso dell’interessato ed anche contro il successivo dissenso.
Estradizione
CALLEGARI, Silvia
2008
Abstract
La rinuncia della persona estradata alle garanzie derivanti dall’applicazione del principio di specialità è valida anche in mancanza di una previsione espressa nel trattato di estradizione, stante la natura di actus legitimus che contrassegna in generale l’atto abdicativo e la necessità di interpretare secondo buona fede le convenzioni internazionali che impongono di ritenere esponenziale l’interesse dell’estradando rispetto all’interesse dello Stato di rifugio. Il consenso volontario ed espresso da parte dell’estradato alla celebrazione del giudizio per un fatto diverso e anteriore all’estradizione rimuove definitivamente, rispetto a tale fatto, il limite derivante dal principio di specialità, tanto che la sentenza di condanna è eseguibile indipendentemente da una nuova manifestazione di consenso dell’interessato ed anche contro il successivo dissenso.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.