Nella pronuncia in epigrafe si affronta il caso di un cittadino extracomunitario il quale presenta al prefetto la domanda di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 195/2002. L'autorità amministrativa emana un provvedimento di diniego, in considerazione del fatto che il richiedente non ha svolto un'attività lavorativa in modo continuativo durante i tre mesi antecedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 195 cit. Il richiedente impugna il provvedimento di diniego davanti al giudice amministrativo, il quale accoglie il gravame; il TAR aderisce, infatti, all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della regolarizzazione della posizione lavorativa di un cittadino extracomunitario, non è necessario che lo stesso abbia ricoperto un'effettiva occupazione per tutto il trimestre antecedente all'entrata in vigore della normativa in questione, ma solo che durante tale periodo sia intervenuta la sua assunzione. Il Ministero dell'interno propone appello al Consiglio di Stato, che rimette la questione all'Adunanza plenaria, la quale accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado. L'A. spiega brevemente i motivi della decisione in esame, con cui l'Adunanza plenaria aderisce all'interpretazione restrittiva del suddetto art. 1 d.l. n. 195 cit., che richiede che il cittadino extracomunitario che proponga la domanda in oggetto, comprovi di aver svolto in modo continuativo un impiego durante l'intero semestre antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 195/2002.
REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (Nota a Cons. Stato ad. plen. 31 marzo 2006, n. 5)
ZARAMELLA, Sara
2005
Abstract
Nella pronuncia in epigrafe si affronta il caso di un cittadino extracomunitario il quale presenta al prefetto la domanda di regolarizzazione della propria posizione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 195/2002. L'autorità amministrativa emana un provvedimento di diniego, in considerazione del fatto che il richiedente non ha svolto un'attività lavorativa in modo continuativo durante i tre mesi antecedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 195 cit. Il richiedente impugna il provvedimento di diniego davanti al giudice amministrativo, il quale accoglie il gravame; il TAR aderisce, infatti, all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della regolarizzazione della posizione lavorativa di un cittadino extracomunitario, non è necessario che lo stesso abbia ricoperto un'effettiva occupazione per tutto il trimestre antecedente all'entrata in vigore della normativa in questione, ma solo che durante tale periodo sia intervenuta la sua assunzione. Il Ministero dell'interno propone appello al Consiglio di Stato, che rimette la questione all'Adunanza plenaria, la quale accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado. L'A. spiega brevemente i motivi della decisione in esame, con cui l'Adunanza plenaria aderisce all'interpretazione restrittiva del suddetto art. 1 d.l. n. 195 cit., che richiede che il cittadino extracomunitario che proponga la domanda in oggetto, comprovi di aver svolto in modo continuativo un impiego durante l'intero semestre antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 195/2002.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.