Nella pronuncia in esame si pone all'attenzione del Consiglio di Stato la questione di stabilire se nei confronti di un soggetto privato (nella specie una società per azioni), derivante dalla privatizzazione di un ente pubblico economico, sia applicabile l'obbligo di carattere pubblicistico che è sancito dall'art. 25 l. n. 241/1990, ovvero, il dovere di consentire l'accesso ai documenti amministrativi che concernono lo svolgimento della propria attività; ci si chiede, inoltre, se di conseguenza sia esperibile, nei confronti del suddetto soggetto privato, il ricorso per ottemperanza, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi relativamente alla pronuncia giurisdizionale che ha sancito l'esibizione di determinati atti. Illustrata la fattispecie sottoposta all'esame dell'Adunanza plenaria, l'A. spiega le motivazioni per cui questa ritiene che si sia verificato un trasferimento dell'obbligo pubblicistico concernente l'accesso ai documenti amministrativi, in capo alla società per azioni.
SOGGETTI PRIVATI: ACCESSO E GIUDIZIO D'OTTEMPERANZA (Nota a Cons. Stato ad. plen. 5 settembre 2005, n. 5)
ZARAMELLA, Sara
2006
Abstract
Nella pronuncia in esame si pone all'attenzione del Consiglio di Stato la questione di stabilire se nei confronti di un soggetto privato (nella specie una società per azioni), derivante dalla privatizzazione di un ente pubblico economico, sia applicabile l'obbligo di carattere pubblicistico che è sancito dall'art. 25 l. n. 241/1990, ovvero, il dovere di consentire l'accesso ai documenti amministrativi che concernono lo svolgimento della propria attività; ci si chiede, inoltre, se di conseguenza sia esperibile, nei confronti del suddetto soggetto privato, il ricorso per ottemperanza, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi relativamente alla pronuncia giurisdizionale che ha sancito l'esibizione di determinati atti. Illustrata la fattispecie sottoposta all'esame dell'Adunanza plenaria, l'A. spiega le motivazioni per cui questa ritiene che si sia verificato un trasferimento dell'obbligo pubblicistico concernente l'accesso ai documenti amministrativi, in capo alla società per azioni.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.