La controversia portata all'esame del Consiglio di Stato concerne la liberalizzazione del mercato della telefonia vocale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.r. n. 318/1997 e, più precisamente, il diverso momento di operatività della relativa disciplina, stabilito dal d.m. 23 aprile 1998 per i concessionari di telefonia mobile, rispetto ai nuovi entranti operatori di telefonia fissa. Il testo riporta l'interpretazione letterale dell'art. 15, comma 2 d.m. 23 aprile 1998, operata dal giudice di primo grado, che prevede che l'applicazione della disposizione in materia d'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, determinata in via generale al primo gennaio 1998, decorra, per i già operanti concessionari del servizio radiomobile gsm, dall'adeguamento dell'offerta d'interconnessione, ovvero a partire dal 24 luglio 1998. L'A. riferisce, quindi, l'interpretazione del Consiglio di Stato, che ritiene, invece, che il diverso termine fissato non possa trovare giustificazione nella preesistenza delle concessioni degli operatori di telefonia mobile, circostanza su cui, peraltro, si basa la stessa previsione di retroattività della nuova disciplina. Da ciò si desume, peraltro, che secondo la sentenza in esame, l'art. 15, comma 2, cit. determina un'evidente disparità di trattamento fra i diversi operatori del mercato della telefonia vocale, incompatibile con la normativa comunitaria di settore, e se ne approfondiscono le conseguenze.

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELLA TELEFONIA VOCALE: DECORRENZA (Nota a Cons. Stato sez. VI 17 ottobre 2005, n. 5826)

ZARAMELLA, Sara
2006

Abstract

La controversia portata all'esame del Consiglio di Stato concerne la liberalizzazione del mercato della telefonia vocale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.r. n. 318/1997 e, più precisamente, il diverso momento di operatività della relativa disciplina, stabilito dal d.m. 23 aprile 1998 per i concessionari di telefonia mobile, rispetto ai nuovi entranti operatori di telefonia fissa. Il testo riporta l'interpretazione letterale dell'art. 15, comma 2 d.m. 23 aprile 1998, operata dal giudice di primo grado, che prevede che l'applicazione della disposizione in materia d'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, determinata in via generale al primo gennaio 1998, decorra, per i già operanti concessionari del servizio radiomobile gsm, dall'adeguamento dell'offerta d'interconnessione, ovvero a partire dal 24 luglio 1998. L'A. riferisce, quindi, l'interpretazione del Consiglio di Stato, che ritiene, invece, che il diverso termine fissato non possa trovare giustificazione nella preesistenza delle concessioni degli operatori di telefonia mobile, circostanza su cui, peraltro, si basa la stessa previsione di retroattività della nuova disciplina. Da ciò si desume, peraltro, che secondo la sentenza in esame, l'art. 15, comma 2, cit. determina un'evidente disparità di trattamento fra i diversi operatori del mercato della telefonia vocale, incompatibile con la normativa comunitaria di settore, e se ne approfondiscono le conseguenze.
2006
mercato della telfeonia vocale; liberalizzazione; decorrenza
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