La sentenza in esame attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti comportamenti della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'esercizio di poteri autoritativi, seppur in base a provvedimenti successivamente annullati. In forza di tale assunto, l'Adunanza plenaria afferma che rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva la richiesta di risarcimento avanzata da una società che ha impugnato il decreto di occupazione d'urgenza di un terreno di sua proprietà, per i danni subiti a causa dell'illegittima occupazione dell'area ed in seguito all'irreversibile trasformazione del compendio immobiliare, derivata dalla realizzazione dell'opera pubblica.
RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA ESPROPRIATIVA (Nota a Cons. Stato ad. plen. 16 novembre 2005, n. 9)
ZARAMELLA, Sara
2006
Abstract
La sentenza in esame attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti comportamenti della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'esercizio di poteri autoritativi, seppur in base a provvedimenti successivamente annullati. In forza di tale assunto, l'Adunanza plenaria afferma che rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva la richiesta di risarcimento avanzata da una società che ha impugnato il decreto di occupazione d'urgenza di un terreno di sua proprietà, per i danni subiti a causa dell'illegittima occupazione dell'area ed in seguito all'irreversibile trasformazione del compendio immobiliare, derivata dalla realizzazione dell'opera pubblica.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.