La sentenza annotata esamina il ricorso proposto da una società proprietaria di un'area compresa nell'ambito di attuazione di un P.d.L., che ha presentato al Comune domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un'attrezzatura provvisoria balneare, in una zona classificata dal P.R.G. come costiera, ma che non ha ricevuto risposta dall'amministrazione comunale ed ha richiesto, quindi, l'intervento sostitutivo della Regione ai sensi dell'art. 21 d.p.r. n. 380/2001, che a sua volta è rimasta in silenzio. La società ha quindi proposto ricorso al giudice amministrativo ex art. 21-bis l. n. 1034/1971, il quale, accertato l'obbligo della Regione di provvedere, le ordina di concludere il procedimento relativo all'istanza presentata dalla ricorrente. Il tecnico incaricato dal Commissario ad acta regionale adotta un provvedimento di diniego, avverso il quale la società propone il ricorso oggetto della decisione in epigrafe, denunciando, tra l'altro, l'omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento, sia dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. L'A. spiega i motivi per cui il TAR Puglia ritiene infondati i vizi di legittimità contesati dalla ricorrente e rigetta l'impugnativa giurisdizionale; precisa, in particolare, che secondo il giudice amministrativo l'omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento, sia dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal privato, non determinano l'illegittimità del provvedimento finale, se risulta applicabile l'art. 21-octies l. n. 241/1990.
OMESSA COMUNICAZIONE E ART. 21-OCTIES DELLA LEGGE N. 241/1990 (Nota a TAR PU - Lecce sez. I 26 gennaio 2006, n. 507)
ZARAMELLA, Sara
2006
Abstract
La sentenza annotata esamina il ricorso proposto da una società proprietaria di un'area compresa nell'ambito di attuazione di un P.d.L., che ha presentato al Comune domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un'attrezzatura provvisoria balneare, in una zona classificata dal P.R.G. come costiera, ma che non ha ricevuto risposta dall'amministrazione comunale ed ha richiesto, quindi, l'intervento sostitutivo della Regione ai sensi dell'art. 21 d.p.r. n. 380/2001, che a sua volta è rimasta in silenzio. La società ha quindi proposto ricorso al giudice amministrativo ex art. 21-bis l. n. 1034/1971, il quale, accertato l'obbligo della Regione di provvedere, le ordina di concludere il procedimento relativo all'istanza presentata dalla ricorrente. Il tecnico incaricato dal Commissario ad acta regionale adotta un provvedimento di diniego, avverso il quale la società propone il ricorso oggetto della decisione in epigrafe, denunciando, tra l'altro, l'omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento, sia dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. L'A. spiega i motivi per cui il TAR Puglia ritiene infondati i vizi di legittimità contesati dalla ricorrente e rigetta l'impugnativa giurisdizionale; precisa, in particolare, che secondo il giudice amministrativo l'omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento, sia dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal privato, non determinano l'illegittimità del provvedimento finale, se risulta applicabile l'art. 21-octies l. n. 241/1990.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.