Nella pronuncia annotata si affronta il caso di un assessore provinciale la cui nomina viene revocata dal Presidente della Provincia, il quale ricorre al giudice amministrativo, formulando, tra l'altro, richiesta di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, ma si vede rigettare l'istanza cautelare e decide di appellare la relativa ordinanza avanti al Consiglio di Stato, che accoglie il gravame e accorda il provvedimento cautelare richiesto in primo grado. In seguito, il Presidente della Provincia annulla, in sede di autotutela, la propria precedente determinazione di revoca del ricorrente dalla carica di assessore provinciale e, contestualmente, ne dispone nuovamente la revoca, con effetto immediato, sulla scorta di una più articolata motivazione. L'interessato propone un nuovo ricorso al giudice amministrativo, il quale, riunite le due impugnative, dichiara improcedibile la prima, essendo già intervenuto l'annullamento d'ufficio del provvedimento gravato, e rigetta la seconda, ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente. L'A. spiega i motivi con cui la sentenza in epigrafe respinge l'appello che ha proposto l'assessore provinciale, sostenendo di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di revoca, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

REVOCA DEGLI ASSESSORI (Nota a Cons. Stato sez. V 6 marzo 2006, n. 1052)

ZARAMELLA, Sara
2006

Abstract

Nella pronuncia annotata si affronta il caso di un assessore provinciale la cui nomina viene revocata dal Presidente della Provincia, il quale ricorre al giudice amministrativo, formulando, tra l'altro, richiesta di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, ma si vede rigettare l'istanza cautelare e decide di appellare la relativa ordinanza avanti al Consiglio di Stato, che accoglie il gravame e accorda il provvedimento cautelare richiesto in primo grado. In seguito, il Presidente della Provincia annulla, in sede di autotutela, la propria precedente determinazione di revoca del ricorrente dalla carica di assessore provinciale e, contestualmente, ne dispone nuovamente la revoca, con effetto immediato, sulla scorta di una più articolata motivazione. L'interessato propone un nuovo ricorso al giudice amministrativo, il quale, riunite le due impugnative, dichiara improcedibile la prima, essendo già intervenuto l'annullamento d'ufficio del provvedimento gravato, e rigetta la seconda, ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente. L'A. spiega i motivi con cui la sentenza in epigrafe respinge l'appello che ha proposto l'assessore provinciale, sostenendo di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'annullamento giurisdizionale del primo provvedimento di revoca, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
2006
assessori; nomina; revoca
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/521092
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact