Con l'attesa pronuncia annotata la S.C. prende posizione, per la prima volta, in merito alla controversa questione della competenza ad adottare i provvedimenti sull’affidamento e quelli sul mantenimento dei figli naturali minorenni dopo l’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso, che, in forza dell’art. 4, co. 2, trova applicazione anche «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Afferma che, in seguito alla predetta legge, permane la competenza del tribunale per i minorenni ad adottare i provvedimenti sull’affidamento dei figli naturali, e in capo allo stesso giudice specializzato viene attratta anche la competenza a provvedere sul mantenimento degli stessi, che prima veniva riconosciuta al giudice ordinario.
Filiazione naturale (nota a Cass., sez. I, ord. 3 aprile 2007, n. 8362)
FEDE, Alessandro
2007
Abstract
Con l'attesa pronuncia annotata la S.C. prende posizione, per la prima volta, in merito alla controversa questione della competenza ad adottare i provvedimenti sull’affidamento e quelli sul mantenimento dei figli naturali minorenni dopo l’entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso, che, in forza dell’art. 4, co. 2, trova applicazione anche «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Afferma che, in seguito alla predetta legge, permane la competenza del tribunale per i minorenni ad adottare i provvedimenti sull’affidamento dei figli naturali, e in capo allo stesso giudice specializzato viene attratta anche la competenza a provvedere sul mantenimento degli stessi, che prima veniva riconosciuta al giudice ordinario.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.