Il caso deciso dalla sentenza annotata riguarda una coppia di genitori i quali hanno convenuto in giudizio il ginecologo e l'azienda ospedaliera presso cui è nato il figlio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni connessi all'infermità gravemente invalidante da cui risulta affetto il figlio, adducendo da questa era stata cagionata da errori diagnostici e da omissioni commesse dal personale sanitario in relazione all'esecuzione del parto cesareo. Ricordato il principio per cui il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di sopravvivenza del soggetto direttamente colpito dalle lesioni, l'A. sottolinea che secondo la Suprema Corte ogni pregiudizio di carattere non patrimoniale può trovare ristoro, anche quando il fatto illecito non costituisce reato, nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c., qualora si tratti di un danno che consegue alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Infine, l'A. osserva che al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, la liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo di quello biologico, morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risaricibili, può essere espresso in un'unica somma di denaro.

Danno non patrimoniale (I)

VIGLIONE, Raffaele
2003

Abstract

Il caso deciso dalla sentenza annotata riguarda una coppia di genitori i quali hanno convenuto in giudizio il ginecologo e l'azienda ospedaliera presso cui è nato il figlio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni connessi all'infermità gravemente invalidante da cui risulta affetto il figlio, adducendo da questa era stata cagionata da errori diagnostici e da omissioni commesse dal personale sanitario in relazione all'esecuzione del parto cesareo. Ricordato il principio per cui il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di sopravvivenza del soggetto direttamente colpito dalle lesioni, l'A. sottolinea che secondo la Suprema Corte ogni pregiudizio di carattere non patrimoniale può trovare ristoro, anche quando il fatto illecito non costituisce reato, nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 c.c., qualora si tratti di un danno che consegue alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Infine, l'A. osserva che al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, la liquidazione del danno non patrimoniale, comprensivo di quello biologico, morale soggettivo e degli ulteriori pregiudizi risaricibili, può essere espresso in un'unica somma di denaro.
2003
Danno non patrimoniale
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