La sentenza annotata offre alla Corte di cassazione l'occasione per ribadire la natura extracontrattuale della responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, in quanto l'art. 1669 c.c. trova fondamento nell'esigenza di garantire la stabilità e solidità delle costruzioni destinate per loro natura a lunga durata a tutela dell'incolumità individuale dei cittadini. Illustrato il caso di specie, l'A. osserva che la Cassazione, accogliendo il ricorso del condominio, ritiene la suddetta responsabilità idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultimo, in relazione alla causa d'esonero prevista nella stessa norma, qualora si dimostri, come nel caso di specie, che l'evento dannoso è stato cagionato da un fatto imputabile ad un soggetto diverso da quello onerato della custodia.
Condominio
VIGLIONE, Raffaele
2003
Abstract
La sentenza annotata offre alla Corte di cassazione l'occasione per ribadire la natura extracontrattuale della responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera, in quanto l'art. 1669 c.c. trova fondamento nell'esigenza di garantire la stabilità e solidità delle costruzioni destinate per loro natura a lunga durata a tutela dell'incolumità individuale dei cittadini. Illustrato il caso di specie, l'A. osserva che la Cassazione, accogliendo il ricorso del condominio, ritiene la suddetta responsabilità idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultimo, in relazione alla causa d'esonero prevista nella stessa norma, qualora si dimostri, come nel caso di specie, che l'evento dannoso è stato cagionato da un fatto imputabile ad un soggetto diverso da quello onerato della custodia.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.