La sentenza annotata afferma innanzitutto che ai fini dell’applicazione dell’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito al portatore, deve considerarsi cliente della banca, avente diritto in quanto tale ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, non solo il possessore del libretto, ma anche il soggetto titolare del rapporto contrattuale, se diverso dal primo. Precisa poi che al successore a titolo universale del cliente della banca deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie poste in essere dal de cuius anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, co. 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che ha novellato l’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993 introducendo un’esplicita previsione in tal senso. La sentenza ribadisce quindi un principo già riconosciuto dalla giurisprudenza precedente, secondo il quale il diritto sancito dall’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993 non viene meno con lo scioglimento del rapporto contrattuale a cui la documentazione richiesta si riferisce. Infine l’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993, come novellato dall’art. 24, co. 2, d.lgs. n. 342 del 1999, viene interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c., nel senso che, per l’esercizio del diritto da esso attribuito, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, ma è sufficiente che fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto e il periodo di tempo entro il quale le operazioni si sono svolte.

Diritto di ottenere la documentazione bancaria (nota a Cass., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11624)

FEDE, Alessandro
2007

Abstract

La sentenza annotata afferma innanzitutto che ai fini dell’applicazione dell’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito al portatore, deve considerarsi cliente della banca, avente diritto in quanto tale ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, non solo il possessore del libretto, ma anche il soggetto titolare del rapporto contrattuale, se diverso dal primo. Precisa poi che al successore a titolo universale del cliente della banca deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie poste in essere dal de cuius anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, co. 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che ha novellato l’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993 introducendo un’esplicita previsione in tal senso. La sentenza ribadisce quindi un principo già riconosciuto dalla giurisprudenza precedente, secondo il quale il diritto sancito dall’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993 non viene meno con lo scioglimento del rapporto contrattuale a cui la documentazione richiesta si riferisce. Infine l’art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385 del 1993, come novellato dall’art. 24, co. 2, d.lgs. n. 342 del 1999, viene interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1375 c.c., nel senso che, per l’esercizio del diritto da esso attribuito, non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, ma è sufficiente che fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto e il periodo di tempo entro il quale le operazioni si sono svolte.
2007
contratti bancari; diritto di ottenere la documentazione bancaria; cliente; erede; scioglimento del rapporto contrattuale
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