La sentenza annotata, conformandosi alla giurisprudenza unanime, attribuisce natura extracontrattuale all’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., che può essere esperita in caso di rovina dell’edificio oggetto del contratto di appalto, e che comporta un regime più gravoso per l’appaltatore rispetto a quello ordinario. Tuttavia la sentenza, seguendo alcune recenti pronunce che si erano discostate dal precedente orientamento, afferma che, qualora tale norma speciale non possa essere in concreto applicata (come avveniva nel caso di specie, in cui il danno si era manifestato oltre il decennio dal compimento dell’opera), si può ricorrere all’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
Responsabilita civile dell'appaltatore (nota a Cass., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8520)
FEDE, Alessandro
2007
Abstract
La sentenza annotata, conformandosi alla giurisprudenza unanime, attribuisce natura extracontrattuale all’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., che può essere esperita in caso di rovina dell’edificio oggetto del contratto di appalto, e che comporta un regime più gravoso per l’appaltatore rispetto a quello ordinario. Tuttavia la sentenza, seguendo alcune recenti pronunce che si erano discostate dal precedente orientamento, afferma che, qualora tale norma speciale non possa essere in concreto applicata (come avveniva nel caso di specie, in cui il danno si era manifestato oltre il decennio dal compimento dell’opera), si può ricorrere all’azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.