La sentenza annotata afferma che i «gravi motivi» in presenza dei quali il conduttore è legittimato a recedere da un contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo «in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi», ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 27 della l. n. 392 del 1978, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso; il mancato conseguimento della disponibilità dell’immobile locato e, più in generale, la violazione di obblighi contrattuali, non sono per contro annoverabili fra i «gravi motivi» che giustificano il recesso, ma integrano gli estremi di un inadempimento dell’obbligazione del locatore di consegnare il bene locato, che legittima il conduttore a richiedere la risoluzione del contratto.
Locazione (nota a Cass., sez. III, 26 luglio 2005, n. 15620)
FEDE, Alessandro
2006
Abstract
La sentenza annotata afferma che i «gravi motivi» in presenza dei quali il conduttore è legittimato a recedere da un contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo «in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi», ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 27 della l. n. 392 del 1978, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso; il mancato conseguimento della disponibilità dell’immobile locato e, più in generale, la violazione di obblighi contrattuali, non sono per contro annoverabili fra i «gravi motivi» che giustificano il recesso, ma integrano gli estremi di un inadempimento dell’obbligazione del locatore di consegnare il bene locato, che legittima il conduttore a richiedere la risoluzione del contratto.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.