La sentenza annotata aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel rapporto di conto corrente bancario, la rimessa eseguita dal correntista o da un terzo determina una variazione quantitativa del saldo contabile, di segno positivo, che è sottoposta di regola a bilanciamento con le poste negative; tale bilanciamento non è qualificabile come compensazione in senso proprio, ma costituisce piuttosto una mera operazione contabile. Tanto premesso la Corte, disattendendo la tesi seguita da una parte della giurisprudenza, afferma che la rimessa eseguita dal terzo non fa sempre cadere la somma nella disponibilità del correntista, e non è necessariamente attratta nel regime del conto corrente; essa costituisce piuttosto un atto neutro, la cui portata e i cui effetti vanno valutati caso per caso, con riguardo al negozio cui inerisce. Tuttavia, per escludere la rimessa dal regime del conto corrente, è necessario che la banca e il correntista addivengano ad un'apposita pattuizione, in deroga a detto regime.

Contratto di conto corrente bancario (nota a Cass., sez. I, 7 ottobre 2005, n. 19640)

FEDE, Alessandro
2006

Abstract

La sentenza annotata aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel rapporto di conto corrente bancario, la rimessa eseguita dal correntista o da un terzo determina una variazione quantitativa del saldo contabile, di segno positivo, che è sottoposta di regola a bilanciamento con le poste negative; tale bilanciamento non è qualificabile come compensazione in senso proprio, ma costituisce piuttosto una mera operazione contabile. Tanto premesso la Corte, disattendendo la tesi seguita da una parte della giurisprudenza, afferma che la rimessa eseguita dal terzo non fa sempre cadere la somma nella disponibilità del correntista, e non è necessariamente attratta nel regime del conto corrente; essa costituisce piuttosto un atto neutro, la cui portata e i cui effetti vanno valutati caso per caso, con riguardo al negozio cui inerisce. Tuttavia, per escludere la rimessa dal regime del conto corrente, è necessario che la banca e il correntista addivengano ad un'apposita pattuizione, in deroga a detto regime.
2006
contratti; conto corrente bancario; rimesse eseguite dal terzo; effetti; bilanciamento con le poste passive; deroghe
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