La sentenza annotata risolve un contrasto giurisprudenziale in tema di revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate dal terzo fideiussore sul conto dell'imprenditore, poi fallito, ai sensi dell'art. 67, co. 2, l. fall., nel testo anteriore alla riforma intervenuta con la legge n. 80 del 2005. Tale revocabilità viene negata allorquando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità materiale e giuridica del debitore, ma, senza utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza esercitare vittoriosamente azione di rivalsa nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.
Revocatoria fallimentare (nota a Cass., sez. un., 12 agosto 2005, n. 16874)
FEDE, Alessandro
2006
Abstract
La sentenza annotata risolve un contrasto giurisprudenziale in tema di revocabilità delle rimesse in conto corrente effettuate dal terzo fideiussore sul conto dell'imprenditore, poi fallito, ai sensi dell'art. 67, co. 2, l. fall., nel testo anteriore alla riforma intervenuta con la legge n. 80 del 2005. Tale revocabilità viene negata allorquando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità materiale e giuridica del debitore, ma, senza utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza esercitare vittoriosamente azione di rivalsa nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.