Nella sentenza in esame si affronta il caso di un proprietario di un immobile concesso in locazione ad uso commerciale, che ne riottene temporaneamente la detenzione al fine di eseguire alcune necessarie opere di ristrutturazione. Durante tale periodo il proprietario immette nel locale sei bare con relativi paramenti e non le rimuove al momento della riconsegna al conduttore. Quest'ultimo, ritenendo il locale inagibile e inidoneo all'uso per cui era stato affittato, perché occupato dalle casse da morto, non corrisponde i canoni per le due successive mensilità. Il proprietario cita in giudizio il conduttore per inadempimento del contratto ed il Tribunale, la cui sentenza è confermata poi dalla Corte d'appello, considera grave l'inadempimento e dichiara risolto il contratto di locazione, condannando il convenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni ancora dovuti. L'A. esamina i motivi per cui la Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto dal conduttore, il quale lamenta la violazione dell'art. 1455 c.c. e il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pagamento delle due mensilità, conseguente all'inadempimento del locatore debba considerarsi inadempimento di maggiore gravità rispetto a quello commesso dal proprietario.
Buona fede e eccezione d'inadempimento
VIGLIONE, Raffaele
2005
Abstract
Nella sentenza in esame si affronta il caso di un proprietario di un immobile concesso in locazione ad uso commerciale, che ne riottene temporaneamente la detenzione al fine di eseguire alcune necessarie opere di ristrutturazione. Durante tale periodo il proprietario immette nel locale sei bare con relativi paramenti e non le rimuove al momento della riconsegna al conduttore. Quest'ultimo, ritenendo il locale inagibile e inidoneo all'uso per cui era stato affittato, perché occupato dalle casse da morto, non corrisponde i canoni per le due successive mensilità. Il proprietario cita in giudizio il conduttore per inadempimento del contratto ed il Tribunale, la cui sentenza è confermata poi dalla Corte d'appello, considera grave l'inadempimento e dichiara risolto il contratto di locazione, condannando il convenuto al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni ancora dovuti. L'A. esamina i motivi per cui la Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto dal conduttore, il quale lamenta la violazione dell'art. 1455 c.c. e il vizio di motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che il mancato pagamento delle due mensilità, conseguente all'inadempimento del locatore debba considerarsi inadempimento di maggiore gravità rispetto a quello commesso dal proprietario.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.