Nella sentenza annotata si ritengono inapplicabili i termini brevi di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 c.c., all'azione di garanzia per vizi dell'opera spettante al cliente dell'ingegnere progettista e/o direttore dei lavori. Esaminato il caso di specie, la Corte di cassazione ritiene inapplicabile la suddetta norma, in particolare, alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando i ruoli di progettista e direttore dei lavori nella propria persona. L'A. trae spunto dalla questione esaminata dai giudici di legittimità, per svolgere una riflessione critica sulla tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. L'A. spiega, infine, le ragioni che hanno indotto le Sezioni Unite a dirimere il contrasto esistente tra i giudici di legittimità, nel senso di privilegiare l'interpretazione che esclude in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2226 c.c., in quanto inconciliabile con la stessa essenza delle prestazioni di indole intellettuale.

Professioni intellettuali

VIGLIONE, Raffaele
2006

Abstract

Nella sentenza annotata si ritengono inapplicabili i termini brevi di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 c.c., all'azione di garanzia per vizi dell'opera spettante al cliente dell'ingegnere progettista e/o direttore dei lavori. Esaminato il caso di specie, la Corte di cassazione ritiene inapplicabile la suddetta norma, in particolare, alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando i ruoli di progettista e direttore dei lavori nella propria persona. L'A. trae spunto dalla questione esaminata dai giudici di legittimità, per svolgere una riflessione critica sulla tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. L'A. spiega, infine, le ragioni che hanno indotto le Sezioni Unite a dirimere il contrasto esistente tra i giudici di legittimità, nel senso di privilegiare l'interpretazione che esclude in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2226 c.c., in quanto inconciliabile con la stessa essenza delle prestazioni di indole intellettuale.
2006
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