La distinzione, propria del pensiero giuridico occidentale, tra correnti giusnaturaliste e correnti giuspositiviste è riconoscibile anche nella storia del pensiero giuridico arabo-musulmano. Riguardo alle teorie arabo-musulmane non positiviste, è possibile riconoscere al loro interno la distinzione tra teorie razionaliste (identificabili con la corrente dei mu'taziliti), che prevedono il ricorso alla ragione come criterio per l'interpretazione e l'elaborazione delle norme, e le teorie volontariste, che non ammettono alcun uso della ragione e che approvano solamente l'adesione alla volontà di Dio.

Le concezioni occidentali e musulmane del diritto sono conciliabili?

GIOLO, Orsetta
2001

Abstract

La distinzione, propria del pensiero giuridico occidentale, tra correnti giusnaturaliste e correnti giuspositiviste è riconoscibile anche nella storia del pensiero giuridico arabo-musulmano. Riguardo alle teorie arabo-musulmane non positiviste, è possibile riconoscere al loro interno la distinzione tra teorie razionaliste (identificabili con la corrente dei mu'taziliti), che prevedono il ricorso alla ragione come criterio per l'interpretazione e l'elaborazione delle norme, e le teorie volontariste, che non ammettono alcun uso della ragione e che approvano solamente l'adesione alla volontà di Dio.
2001
Giolo, Orsetta
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