Poco dopo la pronuncia Corte giust., 30 aprile 2024, C-178/22 in cui i giudici europei si erano espressi circa la conformità all’assetto europeo della nuova disciplina italiana per l’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni di cui all’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, la Corte di Lussemburgo è nuovamente sollecitata a tornare sul tema. Nell’ultima occasione, come prevedibile, l’autorità nazionale intende sfruttare il pertugio offerto dalla problematica affermazione contenuta nel precedente intervento, disposta a riconoscere un primato allo scrutinio di proporzionalità nientemeno che rispetto alla legalità processuale reclamando la possibilità di ricorrere al medesimo meccanismo non più per limitare, bensì per ampliare i poteri attribuiti dalla legge all’autorità investigativa. L’ordinanza in commento finisce così per arricchire il repertorio dei rinvii pregiudiziali intesi a “forzare” la portata di disposizioni nazionali percepite come intralcio al raggiungimento degli obiettivi punitivi collocati a valle dell’accertamento, sollecitando ad interrogarsi rispetto alle scelte valoriali da prediligere per far fronte alle sfide poste dalla metamorfosi digitale dell’inchiesta.

Per rotte inesplorate verso approdi prevedibili. Ancora un rinvio pregiudiziale del giudice italiano sul nuovo art. 132 "codice privacy"

Fabio NICOLICCHIA
2026

Abstract

Poco dopo la pronuncia Corte giust., 30 aprile 2024, C-178/22 in cui i giudici europei si erano espressi circa la conformità all’assetto europeo della nuova disciplina italiana per l’acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni di cui all’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, la Corte di Lussemburgo è nuovamente sollecitata a tornare sul tema. Nell’ultima occasione, come prevedibile, l’autorità nazionale intende sfruttare il pertugio offerto dalla problematica affermazione contenuta nel precedente intervento, disposta a riconoscere un primato allo scrutinio di proporzionalità nientemeno che rispetto alla legalità processuale reclamando la possibilità di ricorrere al medesimo meccanismo non più per limitare, bensì per ampliare i poteri attribuiti dalla legge all’autorità investigativa. L’ordinanza in commento finisce così per arricchire il repertorio dei rinvii pregiudiziali intesi a “forzare” la portata di disposizioni nazionali percepite come intralcio al raggiungimento degli obiettivi punitivi collocati a valle dell’accertamento, sollecitando ad interrogarsi rispetto alle scelte valoriali da prediligere per far fronte alle sfide poste dalla metamorfosi digitale dell’inchiesta.
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