Il presente contributo è rivolto ad esaminare in chiave critica le notevoli ricadute sistematiche derivanti dall’art. 37 del nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, disposizione che, a seguito del richiamo di un prodotto pericoloso, impone al responsabile del richiamo l’obbligo di offrire al consumatore la scelta tra almeno due rimedi predeterminati dal legislatore europeo e di natura eminentemente civilistica (da individuarsi, segnatamente, tra la riparazione, la sostituzione e il rimborso del valore del bene).
Il "richiamo" dei prodotti pericolosi e i nuovi rimedi civilistici esperibili dall'acquirente consumatore. L'art. 37 del Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti
Nicola Chiricallo
2024
Abstract
Il presente contributo è rivolto ad esaminare in chiave critica le notevoli ricadute sistematiche derivanti dall’art. 37 del nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, disposizione che, a seguito del richiamo di un prodotto pericoloso, impone al responsabile del richiamo l’obbligo di offrire al consumatore la scelta tra almeno due rimedi predeterminati dal legislatore europeo e di natura eminentemente civilistica (da individuarsi, segnatamente, tra la riparazione, la sostituzione e il rimborso del valore del bene).File in questo prodotto:
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