Il commento propone una analisi del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, secondo cui nei contratti di viaggio all inclusive la finalità turistica di trascorrere una vacanza condivisa può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario ma anche di più contratti autonomi e separati, ma funzionalmente collegati. In ragione di ciò il S.C. riconosce che gli eventi che colpiscono un contratto possono riflettersi anche sugli altri, ma nel caso di specie ritiene di applicare un istituto – la risoluzione per inutilizzabilità sopravvenuta – che risulta incompatibile con la normativa di settore, segnatamente con l’art. 41 c. tur.
Pacchetto turistico, vacanza condivisa e collegamento negoziale
Arianna FinessiPrimo
2025
Abstract
Il commento propone una analisi del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame, secondo cui nei contratti di viaggio all inclusive la finalità turistica di trascorrere una vacanza condivisa può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario ma anche di più contratti autonomi e separati, ma funzionalmente collegati. In ragione di ciò il S.C. riconosce che gli eventi che colpiscono un contratto possono riflettersi anche sugli altri, ma nel caso di specie ritiene di applicare un istituto – la risoluzione per inutilizzabilità sopravvenuta – che risulta incompatibile con la normativa di settore, segnatamente con l’art. 41 c. tur.| File | Dimensione | Formato | |
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