Nella pronuncia in causa C-677/22, la Corte di giustizia UE affronta la questione della compatibilità di una clausola derogatoria del termine di pagamento nelle ‘‘transazioni commerciali’’ b-to-b, unilateralmente e preventivamente predisposta dal debitore, con l’art. 3, par. 5, della dir. n. 7/2011 UE, analizzando le due condizioni cumulative – forma espressa e assenza di grave iniquità per il creditore ex art. 7 dir. n. 7/2011 UE – richieste per la validità del termine pattizio superiore a quello ‘‘legale’’.
‘‘Forma espressa’’ ed ‘‘equità’’ delle pattuizioni standardizzate di termini di pagamento nelle transazioni commerciali
Diana Cascaval
2025
Abstract
Nella pronuncia in causa C-677/22, la Corte di giustizia UE affronta la questione della compatibilità di una clausola derogatoria del termine di pagamento nelle ‘‘transazioni commerciali’’ b-to-b, unilateralmente e preventivamente predisposta dal debitore, con l’art. 3, par. 5, della dir. n. 7/2011 UE, analizzando le due condizioni cumulative – forma espressa e assenza di grave iniquità per il creditore ex art. 7 dir. n. 7/2011 UE – richieste per la validità del termine pattizio superiore a quello ‘‘legale’’.File in questo prodotto:
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