Il G.u.p. del Tribunale di Trapani torna nuovamente sulla questione della penale rilevanza delle condotte di soccorso e assistenza umanitaria prestate in favore di migranti e richiedenti asilo. Seppur l’impianto motivazionale della sentenza finisca per riproporre soluzioni assolutorie ormai consolidate in giurisprudenza, essa appare, tuttavia, meritevole di considerazione nella parte in cui sembra evocare la tesi, avallata da taluna dottrina, secondo cui sarebbe lo stesso sindacato sulla tipicità delle condotte di dubbia compatibilità con le norme del T.U. Immigrazione a escludere l’illiceità delle condotte assistenziali quando esse si caratterizzino, successivamente al recupero in mare dei migranti, per la ricerca di un dialogo con le Autorità competenti a gestire la fase di sbarco. In questo senso, l’elemento della clandestinità, da intendersi come volontà di sottrarre i migranti ai controlli richiesti per l’ingresso legittimo nel territorio dello Stato, costituirebbe un tratto connaturato alla fattispecie dello smuggling come concepita nell’ordinamento italiano, ponendosi quest’ultima a tutela dell’interesse statale al controllo dei flussi in entrata e in uscita dal proprio territorio, nell’ottica di impedire allo straniero di eluderli o di sottrarvisi fraudolentemente.---
Attività assistenziale delle O.N.G. e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: riflessioni sulla tipicità delle condotte prestate dagli operatori del soccorso in mare nell’ambito delle attività di search and rescue
MARIA FIORE ANGORI
2025
Abstract
Il G.u.p. del Tribunale di Trapani torna nuovamente sulla questione della penale rilevanza delle condotte di soccorso e assistenza umanitaria prestate in favore di migranti e richiedenti asilo. Seppur l’impianto motivazionale della sentenza finisca per riproporre soluzioni assolutorie ormai consolidate in giurisprudenza, essa appare, tuttavia, meritevole di considerazione nella parte in cui sembra evocare la tesi, avallata da taluna dottrina, secondo cui sarebbe lo stesso sindacato sulla tipicità delle condotte di dubbia compatibilità con le norme del T.U. Immigrazione a escludere l’illiceità delle condotte assistenziali quando esse si caratterizzino, successivamente al recupero in mare dei migranti, per la ricerca di un dialogo con le Autorità competenti a gestire la fase di sbarco. In questo senso, l’elemento della clandestinità, da intendersi come volontà di sottrarre i migranti ai controlli richiesti per l’ingresso legittimo nel territorio dello Stato, costituirebbe un tratto connaturato alla fattispecie dello smuggling come concepita nell’ordinamento italiano, ponendosi quest’ultima a tutela dell’interesse statale al controllo dei flussi in entrata e in uscita dal proprio territorio, nell’ottica di impedire allo straniero di eluderli o di sottrarvisi fraudolentemente.---I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


