Risposta alle seguenti domande: Con la sentenza n. 157 del 2023 (c.d. “Caso Ferri”) la Corte costituzionale ha affermato che è competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, pur sotto il suo controllo in sede di conflitto di attribuzioni, qualificare le intercettazioni come “indirette” o “occasionali”. Si tratta di una “marginalizzazione” della Camera di appartenenza, che ne comprime l’autonomia costituzionale in sede di autorizzazione? II Domanda - La sentenza n. 170/2023 (c.d. “Caso Renzi”), nella parte in cui rigetta il ricorso, “sgancia” la tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) dal contenuto delle stesse e valorizza il dato esteriore del “comunicare”, considerando legittima l’acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell'estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d’Italia. La segretezza dipende dal contenuto sostanziale della comunicazione o dalla sua fonte di conoscenza? III Domanda - Sempre con la sentenza n. 170 del 2023 i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare sono stati ritenuti riconducibili alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante, affermando che la relativa tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori. Come giudica il bilanciamento che detto criterio comporta? IV Domanda - Le due vicende all’attenzione della Corte giustificano, per le diverse caratteristiche delle fattispecie concrete, una diversa soluzione in tema di intercettazioni occasionali? (Comunicato stampa del Caso Ferri 20/07/2023 – Comunicato stampa del Caso Renzi 27/07/2023).
Il Forum: Le intercettazioni nella più recente giurisprudenza costituzionale
Paolo Veronesi
2023
Abstract
Risposta alle seguenti domande: Con la sentenza n. 157 del 2023 (c.d. “Caso Ferri”) la Corte costituzionale ha affermato che è competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, pur sotto il suo controllo in sede di conflitto di attribuzioni, qualificare le intercettazioni come “indirette” o “occasionali”. Si tratta di una “marginalizzazione” della Camera di appartenenza, che ne comprime l’autonomia costituzionale in sede di autorizzazione? II Domanda - La sentenza n. 170/2023 (c.d. “Caso Renzi”), nella parte in cui rigetta il ricorso, “sgancia” la tutela della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) dal contenuto delle stesse e valorizza il dato esteriore del “comunicare”, considerando legittima l’acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell'estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d’Italia. La segretezza dipende dal contenuto sostanziale della comunicazione o dalla sua fonte di conoscenza? III Domanda - Sempre con la sentenza n. 170 del 2023 i messaggi di posta elettronica e Whatsapp del parlamentare sono stati ritenuti riconducibili alla nozione di «corrispondenza», costituzionalmente rilevante, affermando che la relativa tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori. Come giudica il bilanciamento che detto criterio comporta? IV Domanda - Le due vicende all’attenzione della Corte giustificano, per le diverse caratteristiche delle fattispecie concrete, una diversa soluzione in tema di intercettazioni occasionali? (Comunicato stampa del Caso Ferri 20/07/2023 – Comunicato stampa del Caso Renzi 27/07/2023).| File | Dimensione | Formato | |
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