La presunzione legale di pericolosità sociale legata alla mancata collaborazione con la giustizia ha mutato natura: da assoluta a relativa (sentenza n. 253 del 2019). Ha, dunque, ancora senso la categoria della collaborazione oggettivamente inesigibile (perché impossibile o irrilevante)? I dubbi di legittimità del giudice a quo sono respinti della Corte costituzionale che avalla il diritto vivente sedimentatosi in materia. La sentenza n. 20 del 2022 diventa così l'occasione per guardare al cantiere aperto (in Parlamento), chiamato a realizzare una riforma del regime ostativo penitenziario capitalizzando il tempo concesso dalla Consulta (ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022)
C'è silenzio e silenzio. La "non collaborazione" nel regime ostativo penitenziario in trasformazione
Andrea Pugiotto
Primo
2022
Abstract
La presunzione legale di pericolosità sociale legata alla mancata collaborazione con la giustizia ha mutato natura: da assoluta a relativa (sentenza n. 253 del 2019). Ha, dunque, ancora senso la categoria della collaborazione oggettivamente inesigibile (perché impossibile o irrilevante)? I dubbi di legittimità del giudice a quo sono respinti della Corte costituzionale che avalla il diritto vivente sedimentatosi in materia. La sentenza n. 20 del 2022 diventa così l'occasione per guardare al cantiere aperto (in Parlamento), chiamato a realizzare una riforma del regime ostativo penitenziario capitalizzando il tempo concesso dalla Consulta (ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022)File | Dimensione | Formato | |
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