L'ordinanza n. 122 del 2022 rappresenta un inedito assoluto nella giurisprudenza costituzionale: il nuovo rinvio a data certa di un'udienza già fatta oggetto di un precedente rinvio, così da differire di ulteriori sei mesi l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo accertata (ma non dichiarata) un anno fa, con l'ordinanza n. 97 del 2021. Giustificato in nome del principio di leale cooperazione tra i poteri, tale rinnovato differimento - in realtà - causa numerose aporie e manomette le regole che governano gli effetti della dichiarazione d'illegittimità delle leggi. L'invito è a chiudere entro una (infelice) parentesi tale precedente, che rivela nella c.d. incostituzionalità differita non una tecnica, ma una mera tattica decisoria
Da tecnica a tattica decisoria. L'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo differito per la seconda volta
Andrea Pugiotto
Primo
2022
Abstract
L'ordinanza n. 122 del 2022 rappresenta un inedito assoluto nella giurisprudenza costituzionale: il nuovo rinvio a data certa di un'udienza già fatta oggetto di un precedente rinvio, così da differire di ulteriori sei mesi l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo accertata (ma non dichiarata) un anno fa, con l'ordinanza n. 97 del 2021. Giustificato in nome del principio di leale cooperazione tra i poteri, tale rinnovato differimento - in realtà - causa numerose aporie e manomette le regole che governano gli effetti della dichiarazione d'illegittimità delle leggi. L'invito è a chiudere entro una (infelice) parentesi tale precedente, che rivela nella c.d. incostituzionalità differita non una tecnica, ma una mera tattica decisoriaFile | Dimensione | Formato | |
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