Il contributo analizza la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, come introdotto dalla L. 12 aprile 2019, n. 33, alla luce della sentenza del 29 ottobre 2021, n. 208 della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità, in relazione al principio di cui all’art. 111 comma 2 Cost., anche nel caso in cui la richiesta di accesso al rito sia formulata da un soggetto non imputabile, in quanto riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto di reato astrattamente punibile con la pena perpetua, in seguito a perizia eseguita in sede di incidente probatorio.
La preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo permane anche in caso di infermitá totale di mente dell’imputato
Niccolò Tronchin
2022
Abstract
Il contributo analizza la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, come introdotto dalla L. 12 aprile 2019, n. 33, alla luce della sentenza del 29 ottobre 2021, n. 208 della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità, in relazione al principio di cui all’art. 111 comma 2 Cost., anche nel caso in cui la richiesta di accesso al rito sia formulata da un soggetto non imputabile, in quanto riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto di reato astrattamente punibile con la pena perpetua, in seguito a perizia eseguita in sede di incidente probatorio.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


