La Corte di Giustizia UE, affrontando la questione del rifiuto del riconoscimento dell’atto di nascita di un cittadino europeo da parte di uno Stato membro, laddove la legge nazionale di quest’ultimo non preveda la formazione di un atto di nascita recante due genitori dello stesso sesso, chiarisce come, in tali ipotesi, alla luce della corretta interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE, il diniego del riconoscimento sarebbe contrario alla liberta` fondamentale di circolazione dei cittadini europei, la quale ammette restrizioni soltanto quando queste siano conformi ai diritti sanciti dalla Carta di Nizza
La libera circolazione delle persone e la (quasi) libera circolazione dello status di figlio
Nicola chiricallo
2022
Abstract
La Corte di Giustizia UE, affrontando la questione del rifiuto del riconoscimento dell’atto di nascita di un cittadino europeo da parte di uno Stato membro, laddove la legge nazionale di quest’ultimo non preveda la formazione di un atto di nascita recante due genitori dello stesso sesso, chiarisce come, in tali ipotesi, alla luce della corretta interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE, il diniego del riconoscimento sarebbe contrario alla liberta` fondamentale di circolazione dei cittadini europei, la quale ammette restrizioni soltanto quando queste siano conformi ai diritti sanciti dalla Carta di NizzaFile in questo prodotto:
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