La decisione (UE) 2022/382 di esecuzione della Direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea prevede all’art. 21 un’iniziale durata della protezione di un anno, con cessazione al 4 marzo 2023. Il 14 ottobre 2022, la Commissione ne ha annunciato una proroga fino a marzo 2024. Cosa succederà ai cittadini titolari di protezione temporanea e soggiornanti nell’Unione Europa dopo tale data? Partendo dall’analisi delle condizioni per la cessazione della protezione temporanea, il contributo prova a delineare le alternative che il diritto europeo ed internazionale offrono agli sfollati ucraini al termine della protezione, non prospettandosi il rimpatrio forzato, nei loro confronti, una soluzione realistica.
Direttiva 2001/55/CE e diritto al soggiorno degli sfollati ucraini negli Stati membri ospitanti: quali prospettive alla cessazione della protezione temporanea?
MARILU' PORCHIA
2022
Abstract
La decisione (UE) 2022/382 di esecuzione della Direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea prevede all’art. 21 un’iniziale durata della protezione di un anno, con cessazione al 4 marzo 2023. Il 14 ottobre 2022, la Commissione ne ha annunciato una proroga fino a marzo 2024. Cosa succederà ai cittadini titolari di protezione temporanea e soggiornanti nell’Unione Europa dopo tale data? Partendo dall’analisi delle condizioni per la cessazione della protezione temporanea, il contributo prova a delineare le alternative che il diritto europeo ed internazionale offrono agli sfollati ucraini al termine della protezione, non prospettandosi il rimpatrio forzato, nei loro confronti, una soluzione realistica.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


