L’articolo esamina le forme di protezione riconoscibili ai sensi della Dir. 2011/95/UE (DQ) a chi si sottrae al servizio militare in un conflitto armato. Approfondisce, pertanto, il concetto di obiezione di coscienza, specie nella sua forma parziale, distinguendone presupposti e condizioni, secondo la giurisprudenza internazionale, europea e nazionale. Delinea, a seguire, il sistema di garanzie che il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, offrono contro tortura e maltrattamenti. Al fine di valutare la possibilità di riconoscimento della protezione di cui all’art. 15(c) DQ, esplora inoltre il significato attribuibile al termine “civile” ai sensi dell’art. 15(c)DQ, alla luce del DIU, della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e degli Stati Membri, delle indicazioni fornite dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e di quelle dell’European Union Asylum Agency (EUAA). Guardare congiuntamente ad un’autonoma definizione di “civile” e alla protezione accordabile a chi si sottrae al servizio in un conflitto armato, incoraggia a non limitare l’esame delle domande di protezione internazionale di appartenenti alle forze armate al profilo della diserzione, ma a valutare anche una loro eventuale qualificazione come civili de facto.

In fuga dal conflitto: la protezione riconoscibile a chi rifiuta il servizio nelle forze armate e la definizione di "civile" ai sensi della Direttiva Qualifiche

MARILU' PORCHIA
2023

Abstract

L’articolo esamina le forme di protezione riconoscibili ai sensi della Dir. 2011/95/UE (DQ) a chi si sottrae al servizio militare in un conflitto armato. Approfondisce, pertanto, il concetto di obiezione di coscienza, specie nella sua forma parziale, distinguendone presupposti e condizioni, secondo la giurisprudenza internazionale, europea e nazionale. Delinea, a seguire, il sistema di garanzie che il Diritto Internazionale Umanitario (DIU), e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, offrono contro tortura e maltrattamenti. Al fine di valutare la possibilità di riconoscimento della protezione di cui all’art. 15(c) DQ, esplora inoltre il significato attribuibile al termine “civile” ai sensi dell’art. 15(c)DQ, alla luce del DIU, della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e degli Stati Membri, delle indicazioni fornite dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) e di quelle dell’European Union Asylum Agency (EUAA). Guardare congiuntamente ad un’autonoma definizione di “civile” e alla protezione accordabile a chi si sottrae al servizio in un conflitto armato, incoraggia a non limitare l’esame delle domande di protezione internazionale di appartenenti alle forze armate al profilo della diserzione, ma a valutare anche una loro eventuale qualificazione come civili de facto.
2023
Porchia, Marilu'
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