Nella sentenza NH (Corte di giust., sentenza del 23 aprile 2020, causa C-507/18, NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford) la Grande Sezione, rispondendo a due questioni pregiudiziali poste dalla Corte di Cassazione, stabilisce che una dichiarazione rilasciata in un programma radiofonico con cui un avvocato dichiari pubblicamente di non voler assumere un collaboratore o un dipendente nel proprio studio legale, avente un determinato orientamento sessuale, costituisce una discriminazione diretta nelle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a) della direttiva 2000/78, a prescindere dall’esistenza, al momento delle dichiarazioni discriminatorie, di una procedura di selezione del personale. Inoltre, dal diritto dell’Unione discende che un’associazione come quella nel caso di specie può agire per far garantire il rispetto delle norme della direttiva, anche in assenza di una vittima identificata, purché il diritto nazionale doti le associazioni di una tale legittimazione attiva. Dopo aver richiamato i precedenti Feryn e Asociaţia Accept, nel cui solco si inserisce la sentenza in commento, e dopo aver dato atto delle criticità in ordine alla legittimazione ad agire delle associazioni presentate dal diritto antidiscriminatorio dell’Unione nel caso delle discriminazioni c.d. “senza vittima”, il presente commento tenta di leggere la sentenza NH da due diversi angoli d’indagine: l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e il livello della tutela sostanziale. Nel primo caso, si apprezzerà la portata innovativa della pronuncia rispetto ai precedenti citati e i possibili riflessi nel diritto antidiscriminatorio dell’Unione; nel secondo caso, basandosi anche sulle preoccupazioni contenute nell’ordinanza di rinvio della Cassazione in ordine alla libertà d’espressione, si potrà riflettere sulle ripercussioni dell’innalzamento del livello di tutela su altre posizioni giuridiche fondamentali nonché si insisterà sulle criticità di natura procedurale del diritto antidiscriminatorio dell’Unione relativamente alla legittimazione attiva delle associazioni nei casi di discriminazione c.d. “senza vittima”.

Dichiarazioni pubbliche omofobe come discriminazione diretta nelle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro. Nota a margine della sentenza NH

Samuele Barbieri
2020

Abstract

Nella sentenza NH (Corte di giust., sentenza del 23 aprile 2020, causa C-507/18, NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford) la Grande Sezione, rispondendo a due questioni pregiudiziali poste dalla Corte di Cassazione, stabilisce che una dichiarazione rilasciata in un programma radiofonico con cui un avvocato dichiari pubblicamente di non voler assumere un collaboratore o un dipendente nel proprio studio legale, avente un determinato orientamento sessuale, costituisce una discriminazione diretta nelle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a) della direttiva 2000/78, a prescindere dall’esistenza, al momento delle dichiarazioni discriminatorie, di una procedura di selezione del personale. Inoltre, dal diritto dell’Unione discende che un’associazione come quella nel caso di specie può agire per far garantire il rispetto delle norme della direttiva, anche in assenza di una vittima identificata, purché il diritto nazionale doti le associazioni di una tale legittimazione attiva. Dopo aver richiamato i precedenti Feryn e Asociaţia Accept, nel cui solco si inserisce la sentenza in commento, e dopo aver dato atto delle criticità in ordine alla legittimazione ad agire delle associazioni presentate dal diritto antidiscriminatorio dell’Unione nel caso delle discriminazioni c.d. “senza vittima”, il presente commento tenta di leggere la sentenza NH da due diversi angoli d’indagine: l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 e il livello della tutela sostanziale. Nel primo caso, si apprezzerà la portata innovativa della pronuncia rispetto ai precedenti citati e i possibili riflessi nel diritto antidiscriminatorio dell’Unione; nel secondo caso, basandosi anche sulle preoccupazioni contenute nell’ordinanza di rinvio della Cassazione in ordine alla libertà d’espressione, si potrà riflettere sulle ripercussioni dell’innalzamento del livello di tutela su altre posizioni giuridiche fondamentali nonché si insisterà sulle criticità di natura procedurale del diritto antidiscriminatorio dell’Unione relativamente alla legittimazione attiva delle associazioni nei casi di discriminazione c.d. “senza vittima”.
2020
Discriminazione, Diritto dell'Unione europea, azioni collettive, vittime di discriminazione, lavoro
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