L’azione di contrasto alle pratiche commerciali scorrette nei contratti della filiera agroalimentare (su cui, a ben vedere, manca una definizione tanto a livello di diritto UE quanto di diritto interno) è stata tendenzialmente lasciata all’attenzione dei legislatori degli Stati membri dell’Unione Europea, dal momento che, fino a pochissimo tempo fa, il diritto unionale non contemplava tra le sue priorità un intervento in materia. Fino alla recente dir. UE 2019/633 le disposizioni di diritto dell’UE ricollegabili ad una azione di contrasto alle p.c.s. nella filiera agroalimentare hanno assunto, infatti, carattere sporadico e asistematico. In presenza di un concorso di competenze e di un intreccio di disposizioni normative, che verrà presumibilmente ad aumentare a seguito dell’implementazione della dir. UE n. 2019/633 appare, così, opportuno interrogarsi – con specifico riguardo alla normativa italiana - se la disciplina interna volta ad assicurare la parte debole da abusi della controparte possa dirsi conforme a quella unionale, e ciò tanto con riferimento alla normativa UE attualmente vigente, quanto a quella che verrà tra breve ad applicarsi in forza della dir. 2019/633. Per rispondere a tale quesito, di rilevanza tutt’altro che teorica, come dimostrato dalla recentissima decisione della Corte di Giustizia relativamente ai rapporti tra normativa lituana in tema di p.c.s. nel settore lattiero e art. 148, reg. UE 1308/2013 (sentenza 13 novembre 2019, C-2-18), occorre, peraltro, primariamente accertare la portata delle norme di diritto UE, alla luce della loro natura gerarchicamente sovraordinata rispetto alle norme nazionali.
Le pratiche commerciali scorrette nella filiera agroalimentare tra diritto UE e diritto interno
Luigi Russo
2020
Abstract
L’azione di contrasto alle pratiche commerciali scorrette nei contratti della filiera agroalimentare (su cui, a ben vedere, manca una definizione tanto a livello di diritto UE quanto di diritto interno) è stata tendenzialmente lasciata all’attenzione dei legislatori degli Stati membri dell’Unione Europea, dal momento che, fino a pochissimo tempo fa, il diritto unionale non contemplava tra le sue priorità un intervento in materia. Fino alla recente dir. UE 2019/633 le disposizioni di diritto dell’UE ricollegabili ad una azione di contrasto alle p.c.s. nella filiera agroalimentare hanno assunto, infatti, carattere sporadico e asistematico. In presenza di un concorso di competenze e di un intreccio di disposizioni normative, che verrà presumibilmente ad aumentare a seguito dell’implementazione della dir. UE n. 2019/633 appare, così, opportuno interrogarsi – con specifico riguardo alla normativa italiana - se la disciplina interna volta ad assicurare la parte debole da abusi della controparte possa dirsi conforme a quella unionale, e ciò tanto con riferimento alla normativa UE attualmente vigente, quanto a quella che verrà tra breve ad applicarsi in forza della dir. 2019/633. Per rispondere a tale quesito, di rilevanza tutt’altro che teorica, come dimostrato dalla recentissima decisione della Corte di Giustizia relativamente ai rapporti tra normativa lituana in tema di p.c.s. nel settore lattiero e art. 148, reg. UE 1308/2013 (sentenza 13 novembre 2019, C-2-18), occorre, peraltro, primariamente accertare la portata delle norme di diritto UE, alla luce della loro natura gerarchicamente sovraordinata rispetto alle norme nazionali.File | Dimensione | Formato | |
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