Il Tribunale Amministrativo Federale svizzero, nella sentenza 19 dicembre 2019, n. 962, chiamato ad applicare l’art. 3, co. 2 del regolamento europeo n. 604/2013 (Dublino III), nega che, in Italia, la protezione dei richiedenti asilo denoti vere e proprie «carenze sistemiche». Ciononostante, dubita che il sistema italiano di protezione, dopo la riforma introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto Salvini), esponga le persone vulnerabili e le famiglie al rischio di trattamenti inumani e degradanti. Il TAF applica quindi l’art. 3 comma 2 seconda parte del regolamento di Dublino, che deroga alla regola generale della competenza dello Stato di primo ingresso all’esame della domanda di protezione internazionale, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte EDU (sentenza Tarakhel c. Svizzera) e dalla Corte di giustizia UE. Viene annullata la decisione del Servizio Sta-tale delle Migrazioni svizzero che aveva disposto l’accompagnamento in Italia di una richiedente asilo, con rinvio al SSM affinché ottenga «assicurazioni diplomatiche» prima del trasferimento.
Il decreto-sicurezza impedisce i "trasferimenti Dublino"?
Marco Magri
2020
Abstract
Il Tribunale Amministrativo Federale svizzero, nella sentenza 19 dicembre 2019, n. 962, chiamato ad applicare l’art. 3, co. 2 del regolamento europeo n. 604/2013 (Dublino III), nega che, in Italia, la protezione dei richiedenti asilo denoti vere e proprie «carenze sistemiche». Ciononostante, dubita che il sistema italiano di protezione, dopo la riforma introdotta dal decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto Salvini), esponga le persone vulnerabili e le famiglie al rischio di trattamenti inumani e degradanti. Il TAF applica quindi l’art. 3 comma 2 seconda parte del regolamento di Dublino, che deroga alla regola generale della competenza dello Stato di primo ingresso all’esame della domanda di protezione internazionale, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte EDU (sentenza Tarakhel c. Svizzera) e dalla Corte di giustizia UE. Viene annullata la decisione del Servizio Sta-tale delle Migrazioni svizzero che aveva disposto l’accompagnamento in Italia di una richiedente asilo, con rinvio al SSM affinché ottenga «assicurazioni diplomatiche» prima del trasferimento.File | Dimensione | Formato | |
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