Le disposizioni di protezione del consumatore contenute nel codice del consumo ed in altri decreti legislativi trovano applicazione anche ai contratti stipulati dall’amministratore del condominio (in nome e per conto del condominio stesso) con imprenditori e aventi ad oggetto la fornitura di beni e la prestazione di servizi (finanziari e non) destinati a soddisfare esigenze connesse alla gestione ed amministrazione delle parti comuni dell’edificio condominiale? La questione è stata vivacemente dibattuta dalla dottrina ed è stata affrontata anche dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la quale si è ben presto orientata a riconoscere la incondizionata applicabilità, ai contratti stipulati dal condominio con professionisti, delle disposizioni di tutela del consumatore, reputando incluso nella nozione di “consumatore” il condominio, o meglio l’insieme dei soggetti proprietari delle unità abitative inserite nell’edificio condominiale (e in quanto tali comproprietari delle parti comuni) inteso come parte soggettivamente complessa dei rapporti contrattuali instaurati con terzi dall’amministratore. In altri Paesi dell’Unione europea la questione si è posta in termini analoghi a quelli che hanno caratterizzato l’esperienza giuridica italiana, ma le soluzioni offerte dai legislatori e dalle corti nazionali sono state assai variegate e differenziate. La Corte di Giustizia UE - investita dal Tribunale di Milano di una questione pregiudiziale riguardante proprio l’applicabilità delle disposizioni italiane di recepimento della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive ai contratti stipulati dal condominio con società fornitrici di beni e servizi di interesse condominiale - con una sentenza dell’aprile 2020 ha escluso che la nozione UE di “consumatore” ricomprenda il condominio, inteso come soggetto giuridico “intermedio” diverso sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche, ma ha nel contempo riconosciuto la piena compatibilità con il diritto UE di disposizioni legislative o orientamenti giurisprudenziali nazionali che (nonostante il diritto UE non lo richieda agli Stati membri) estendono anche ai contratti del condominio l’operatività di disposizioni nazionali attuative di direttive UE concernenti i contratti dei consumatori. Il saggio - dopo aver condotto una approfondita analisi comparatistica delle soluzioni offerte alla questione negli ordinamenti nazionali di alcuni Paesi membri dell'UE - si propone di analizzare l’impatto di questa sentenza sul diritto italiano e di individuare le soluzioni interpretative maggiormente idonee ad assicurare la piena compatibilità del diritto italiano con il diritto UE, nel contempo venendo incontro all’ineludibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.

Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori: il diritto italiano dopo la sentenza della Corte Giust. UE del 2 aprile 2020

GIOVANNI DE CRISTOFARO
2021

Abstract

Le disposizioni di protezione del consumatore contenute nel codice del consumo ed in altri decreti legislativi trovano applicazione anche ai contratti stipulati dall’amministratore del condominio (in nome e per conto del condominio stesso) con imprenditori e aventi ad oggetto la fornitura di beni e la prestazione di servizi (finanziari e non) destinati a soddisfare esigenze connesse alla gestione ed amministrazione delle parti comuni dell’edificio condominiale? La questione è stata vivacemente dibattuta dalla dottrina ed è stata affrontata anche dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la quale si è ben presto orientata a riconoscere la incondizionata applicabilità, ai contratti stipulati dal condominio con professionisti, delle disposizioni di tutela del consumatore, reputando incluso nella nozione di “consumatore” il condominio, o meglio l’insieme dei soggetti proprietari delle unità abitative inserite nell’edificio condominiale (e in quanto tali comproprietari delle parti comuni) inteso come parte soggettivamente complessa dei rapporti contrattuali instaurati con terzi dall’amministratore. In altri Paesi dell’Unione europea la questione si è posta in termini analoghi a quelli che hanno caratterizzato l’esperienza giuridica italiana, ma le soluzioni offerte dai legislatori e dalle corti nazionali sono state assai variegate e differenziate. La Corte di Giustizia UE - investita dal Tribunale di Milano di una questione pregiudiziale riguardante proprio l’applicabilità delle disposizioni italiane di recepimento della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive ai contratti stipulati dal condominio con società fornitrici di beni e servizi di interesse condominiale - con una sentenza dell’aprile 2020 ha escluso che la nozione UE di “consumatore” ricomprenda il condominio, inteso come soggetto giuridico “intermedio” diverso sia dalle persone fisiche sia dalle persone giuridiche, ma ha nel contempo riconosciuto la piena compatibilità con il diritto UE di disposizioni legislative o orientamenti giurisprudenziali nazionali che (nonostante il diritto UE non lo richieda agli Stati membri) estendono anche ai contratti del condominio l’operatività di disposizioni nazionali attuative di direttive UE concernenti i contratti dei consumatori. Il saggio - dopo aver condotto una approfondita analisi comparatistica delle soluzioni offerte alla questione negli ordinamenti nazionali di alcuni Paesi membri dell'UE - si propone di analizzare l’impatto di questa sentenza sul diritto italiano e di individuare le soluzioni interpretative maggiormente idonee ad assicurare la piena compatibilità del diritto italiano con il diritto UE, nel contempo venendo incontro all’ineludibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.
2021
DE CRISTOFARO, Giovanni
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