Il saggio approfondisce le ripercussioni che l’introduzione del nuovo reato di “costrizione o induzione al matrimonio” – contemplato dall’art. 558-bis del codice penale, inserito dall’art. 7 della l. 19 luglio 2019, n. 69 – è inevitabilmente destinata ad avere sulla disciplina civilistica del matrimonio, nonostante la formulazione testuale delle disposizioni del codice civile concernenti l’invalidità matrimoniale sia rimasta inalterata. Muovendo dall’analisi dei precetti in materia di “matrimoni forzati” dettati dalla Convenzione internazionale di Istanbul del 2011 e da una approfondita disamina delle soluzioni adottate dai legislatori di svariati Paesi europei per adeguare a tali precetti la disciplina privatistica interna delle invalidità matrimoniali contenuta nei codici civili nazionali, l’a. ricostruisce i tratti caratterizzanti delle nuove fattispecie di reato e affronta i relativi profili problematici, per poi soffermarsi sull’impatto della novità normativa sul sistema civilistico, pervenendo alla conclusione che essa implichi necessariamente l’introduzione di una nuova causa di invalidità del matrimonio, insanabile e suscettibile di esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse: il matrimonio la cui celebrazione sia stata preceduta e provocata da condotte integranti gli estremi del reato di cui all’art. 558-bis c.p. deve infatti considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c.

La disciplina privatistica delle invalidità matrimoniali e il delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” previsto dall’art. 558-bis del codice penale (introdotto dall’art. 7 della l. 19 luglio 2019, n. 69)

GIOVANNI DE CRISTOFARO
2019

Abstract

Il saggio approfondisce le ripercussioni che l’introduzione del nuovo reato di “costrizione o induzione al matrimonio” – contemplato dall’art. 558-bis del codice penale, inserito dall’art. 7 della l. 19 luglio 2019, n. 69 – è inevitabilmente destinata ad avere sulla disciplina civilistica del matrimonio, nonostante la formulazione testuale delle disposizioni del codice civile concernenti l’invalidità matrimoniale sia rimasta inalterata. Muovendo dall’analisi dei precetti in materia di “matrimoni forzati” dettati dalla Convenzione internazionale di Istanbul del 2011 e da una approfondita disamina delle soluzioni adottate dai legislatori di svariati Paesi europei per adeguare a tali precetti la disciplina privatistica interna delle invalidità matrimoniali contenuta nei codici civili nazionali, l’a. ricostruisce i tratti caratterizzanti delle nuove fattispecie di reato e affronta i relativi profili problematici, per poi soffermarsi sull’impatto della novità normativa sul sistema civilistico, pervenendo alla conclusione che essa implichi necessariamente l’introduzione di una nuova causa di invalidità del matrimonio, insanabile e suscettibile di esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse: il matrimonio la cui celebrazione sia stata preceduta e provocata da condotte integranti gli estremi del reato di cui all’art. 558-bis c.p. deve infatti considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c.
2019
DE CRISTOFARO, Giovanni
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