A partire dalla sent. n. 236/2016, poi confermata da numerosi altri arresti giurisprudenziali, la Corte costituzionale si è dotata di un’inedita tecnica di giudizio sulla cornice edittale della pena, capace di sanzionarne — se sproporzionata nel quantum — lo sviamento funzionale rispetto al suo finalismo rieducativo. Vede la luce, in tal modo, un sindacato di costituzionalità sulla misura della pena irrelato, a rime costituzionali « possibili » (e non più « obbligate »), produttivo di un sostituto sanzionatorio d’immediata applicazione ad evitare vuoti di tutela penale, dalla natura provvisoria e transitoria rimanendo sempre nella disponibilità del legislatore optare per altra — e in ipotesi più congrua — soluzione sanzionatoria. Gli evidenti progressi in termini di tutela costituzionale che questo cambio di stagione porta con sé emergono da una sinossi con i limiti intrinseci della precedente stagione giurisprudenziale, ingabbiata entro lo schema triadico del giudizio di ragionevolezza, il più delle volte spiaggiata sulle rive di un’inappagante inammissibilità per rispetto integrale della discrezionalità legislativa, incapace di andare oltre alla formulazione di moniti, per lo più inascoltati. Riaffiorano, però, interrogativi ancora in attesa di una persuasiva risposta da parte dei giudici costituzionali: come giustificare l’efficacia erga omnes del nuovo delta punitivo, se frutto di una scelta tra varie alternative sanzionatorie? Quale reazione maturerà a Palazzo della Consulta in caso di dissensi giurisprudenziali verso la cornice edittale manipolata dalla Corte? Saprà il Giudice delle leggi reggere le conseguenze del prevedibilissimo scontro con un legislatore per il quale — da tempo — è più facile proibire e severamente punire, che sanzionare in misura costituzionalmente proporzionata?

Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena

Andrea Pugiotto
2019

Abstract

A partire dalla sent. n. 236/2016, poi confermata da numerosi altri arresti giurisprudenziali, la Corte costituzionale si è dotata di un’inedita tecnica di giudizio sulla cornice edittale della pena, capace di sanzionarne — se sproporzionata nel quantum — lo sviamento funzionale rispetto al suo finalismo rieducativo. Vede la luce, in tal modo, un sindacato di costituzionalità sulla misura della pena irrelato, a rime costituzionali « possibili » (e non più « obbligate »), produttivo di un sostituto sanzionatorio d’immediata applicazione ad evitare vuoti di tutela penale, dalla natura provvisoria e transitoria rimanendo sempre nella disponibilità del legislatore optare per altra — e in ipotesi più congrua — soluzione sanzionatoria. Gli evidenti progressi in termini di tutela costituzionale che questo cambio di stagione porta con sé emergono da una sinossi con i limiti intrinseci della precedente stagione giurisprudenziale, ingabbiata entro lo schema triadico del giudizio di ragionevolezza, il più delle volte spiaggiata sulle rive di un’inappagante inammissibilità per rispetto integrale della discrezionalità legislativa, incapace di andare oltre alla formulazione di moniti, per lo più inascoltati. Riaffiorano, però, interrogativi ancora in attesa di una persuasiva risposta da parte dei giudici costituzionali: come giustificare l’efficacia erga omnes del nuovo delta punitivo, se frutto di una scelta tra varie alternative sanzionatorie? Quale reazione maturerà a Palazzo della Consulta in caso di dissensi giurisprudenziali verso la cornice edittale manipolata dalla Corte? Saprà il Giudice delle leggi reggere le conseguenze del prevedibilissimo scontro con un legislatore per il quale — da tempo — è più facile proibire e severamente punire, che sanzionare in misura costituzionalmente proporzionata?
2019
Pugiotto, Andrea
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