L’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 240/2010 (c.d. “Legge Gelmini”), stabilisce che ai procedimenti qui disciplinati per la “chiamata” dei professori universitari di prima e di seconda fascia, oltre che dei ricercatori, «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo». La successiva lett. c) estende espressamente tale disciplina anche agli assegni di ricerca (normati all’art. 22 della legge), ai contratti per i ricercatori a tempo determinato (previsti all’art. 24) e ai «contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo». Tale norma sta suscitando non pochi problemi applicativi. In primo luogo è controversa la tesi per cui le incompatibilità/incandidabilità di cui all’art. 18 dovrebbero estendersi anche alla ben diversa dinamica di reclutamento universitario dei professori disciplinata all’art. 24, comma 6 della stessa legge. E’ poi dubbio se le incompatibilità di cui all’art. 18 si applichino anche in relazione ai coniugi o ai conviventi (entrambe le figure non sono infatti testualmente menzionate dalla disposizione). Da ultimo, è stata di recente sollevata una quaestio di legittimità sulla previsione in argomento, a fronte di una giurisprudenza amministrativa che sembra orientarsi verso un’espansione del tenore testuale della legge. Il dubbio che sta insomma affiorando è se simili previsioni (ed estensioni interpretative) siano davvero compatibili con i principi costituzionali e se i giudici possano interpretare in tal modo i disposti della legge senza invadere le competenze del legislatore.

Una quaestio sulle “conseguenze dell’amore universitario” ex art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 240 del 2010

Paolo VERONESI
2019

Abstract

L’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n. 240/2010 (c.d. “Legge Gelmini”), stabilisce che ai procedimenti qui disciplinati per la “chiamata” dei professori universitari di prima e di seconda fascia, oltre che dei ricercatori, «non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo». La successiva lett. c) estende espressamente tale disciplina anche agli assegni di ricerca (normati all’art. 22 della legge), ai contratti per i ricercatori a tempo determinato (previsti all’art. 24) e ai «contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo». Tale norma sta suscitando non pochi problemi applicativi. In primo luogo è controversa la tesi per cui le incompatibilità/incandidabilità di cui all’art. 18 dovrebbero estendersi anche alla ben diversa dinamica di reclutamento universitario dei professori disciplinata all’art. 24, comma 6 della stessa legge. E’ poi dubbio se le incompatibilità di cui all’art. 18 si applichino anche in relazione ai coniugi o ai conviventi (entrambe le figure non sono infatti testualmente menzionate dalla disposizione). Da ultimo, è stata di recente sollevata una quaestio di legittimità sulla previsione in argomento, a fronte di una giurisprudenza amministrativa che sembra orientarsi verso un’espansione del tenore testuale della legge. Il dubbio che sta insomma affiorando è se simili previsioni (ed estensioni interpretative) siano davvero compatibili con i principi costituzionali e se i giudici possano interpretare in tal modo i disposti della legge senza invadere le competenze del legislatore.
2019
Veronesi, Paolo
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