Partendo da una consapevole distinzione tra diritti di sfruttamento economico del prodotto intellettuale da un lato e protezione della personalità dell’autore dall’altro, il contributo è finalizzato ad indagare il legame indissolubile tra opera dell’ingegno e identità personale del suo creatore. Il riferimento ai principi generali del sistema costituzionale/privatistico europeo, che ha suggellato una visione unitaria e globale della persona, consente di andare oltre il numero chiuso delle previsioni legislative relative ai diritti morali rintracciabili nei singoli ordinamenti degli Stati membri, considerate semplici esemplificazioni non esaustive della tutela accordata alla personalità dell’autore. Una prospettiva finalizzata a cogliere la persona nella sua complessità e in-divisibilità, anche nel mondo digitale, ha ovviamente rilevanti conseguenze sul piano dei rimedi. La visione dei prodotti creativi come strumenti per la piena realizzazione della personalità, soprattutto nel rapporto con gli altri, porta con sé il superamento, grazie alla consolidata lettura costituzionalmente orientata, della regola restrittiva contenuta nel nostro codice civile in materia di danni non patrimoniali. Nel caso di divulgazione illecita e scorretta in rete delle opere dell’ingegno la prospettiva di un diritto unico della personalità suggerisce, inoltre, l’applicazione dell’art. 17, Diritto alla cancellazione («Diritto all’oblio») del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I diritti morali d'autore
Thiene Arianna
2018
Abstract
Partendo da una consapevole distinzione tra diritti di sfruttamento economico del prodotto intellettuale da un lato e protezione della personalità dell’autore dall’altro, il contributo è finalizzato ad indagare il legame indissolubile tra opera dell’ingegno e identità personale del suo creatore. Il riferimento ai principi generali del sistema costituzionale/privatistico europeo, che ha suggellato una visione unitaria e globale della persona, consente di andare oltre il numero chiuso delle previsioni legislative relative ai diritti morali rintracciabili nei singoli ordinamenti degli Stati membri, considerate semplici esemplificazioni non esaustive della tutela accordata alla personalità dell’autore. Una prospettiva finalizzata a cogliere la persona nella sua complessità e in-divisibilità, anche nel mondo digitale, ha ovviamente rilevanti conseguenze sul piano dei rimedi. La visione dei prodotti creativi come strumenti per la piena realizzazione della personalità, soprattutto nel rapporto con gli altri, porta con sé il superamento, grazie alla consolidata lettura costituzionalmente orientata, della regola restrittiva contenuta nel nostro codice civile in materia di danni non patrimoniali. Nel caso di divulgazione illecita e scorretta in rete delle opere dell’ingegno la prospettiva di un diritto unico della personalità suggerisce, inoltre, l’applicazione dell’art. 17, Diritto alla cancellazione («Diritto all’oblio») del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.File | Dimensione | Formato | |
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