Le sentenze gemelle della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 interpretano l'art. 117, 1° comma, Cost. quale garanzia costituzionale unica per tutti i trattati internazionali. Il quadro costituzionale non è tuttavia omogeneo, perché alcuni trattati godono anche della garanzia rafforzata dell'art. 10 Cost o dell'art. 11 Cost. Tutte queste garanzie costituzionali, tuttavia, si fondano sulla stessa tecnica giuridica, il c.d. "rinvio mobile", secondo cui il contenuto ed il valore normativo del singolo trattato deve essere definito in coerenza con l'ordinamento internazionale. Per questo, alcuni trattati, seppure formalmente riconducibili alla garanzia di cui all'art. 117, 1° comma, Cost., godono in ragione del proprio valore giuridico peculiare di un regime costituzionale simile a quello garantito dagli articoli 10 e 11 della Costituzione. La Corte costituzionale è il soggetto più autorevole (ancorché non l'unico) abilitato ad effettuare questa valutazione, ma le sue sentenze non sono sempre sufficientemente coordinate con l'azione degli organi costituzionali che hanno la responsabilità primaria in materia di politica estera.
La coerenza dell'ordinamento interno ai trattati internazionali in ragione della Costituzione e della loro diversa natura
Salerno Francesco
2018
Abstract
Le sentenze gemelle della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 interpretano l'art. 117, 1° comma, Cost. quale garanzia costituzionale unica per tutti i trattati internazionali. Il quadro costituzionale non è tuttavia omogeneo, perché alcuni trattati godono anche della garanzia rafforzata dell'art. 10 Cost o dell'art. 11 Cost. Tutte queste garanzie costituzionali, tuttavia, si fondano sulla stessa tecnica giuridica, il c.d. "rinvio mobile", secondo cui il contenuto ed il valore normativo del singolo trattato deve essere definito in coerenza con l'ordinamento internazionale. Per questo, alcuni trattati, seppure formalmente riconducibili alla garanzia di cui all'art. 117, 1° comma, Cost., godono in ragione del proprio valore giuridico peculiare di un regime costituzionale simile a quello garantito dagli articoli 10 e 11 della Costituzione. La Corte costituzionale è il soggetto più autorevole (ancorché non l'unico) abilitato ad effettuare questa valutazione, ma le sue sentenze non sono sempre sufficientemente coordinate con l'azione degli organi costituzionali che hanno la responsabilità primaria in materia di politica estera.File | Dimensione | Formato | |
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