In base all’art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), la scelta della legge regolatrice del contratto, compiuta dalle parti, può essere espressa o risultare con chiarezza dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Lo scritto esamina le principali questioni suscitate dalla electio iuris tacita in materia di contratti. Dopo aver chiarito che la scelta tacita contemplata dal regolamento va tenuta distinta dalla scelta ipotetica, cioè dalla scelta che le parti avrebbero plausibilmente posto in essere se avessero concluso fra loro un accordo a questo proposito, l’articolo passa ad affrontare il problema della funzione della norma del regolamento concernente la scelta tacita. Tale norma, si osserva, non concerne la validità formale del negozio di scelta (che costituisce l’oggetto dell’art. 11 del regolamento, in virtù del richiamo di cui all’art. 3, par. 5), quanto piuttosto la prova dell’esistenza e del contenuto di tale negozio. L’attenzione si sposta quindi sugli indizi che l’interprete può legittimamente porre a fondamento del ragionamento suscettibile di condurlo ad affermare l’esistenza di una scelta tacita (le “disposizioni del contratto” e le “circostanze del caso”) e sul metro di valutazione che egli deve utilizzare nell’apprezzare tali indizi.
La scelta tacita della legge applicabile al contratto secondo il regolamento Roma I [The tacit choice of the law applicable to a contract Under the Rome I regulation]
FRANZINA, Pietro
2016
Abstract
In base all’art. 3, par. 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), la scelta della legge regolatrice del contratto, compiuta dalle parti, può essere espressa o risultare con chiarezza dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Lo scritto esamina le principali questioni suscitate dalla electio iuris tacita in materia di contratti. Dopo aver chiarito che la scelta tacita contemplata dal regolamento va tenuta distinta dalla scelta ipotetica, cioè dalla scelta che le parti avrebbero plausibilmente posto in essere se avessero concluso fra loro un accordo a questo proposito, l’articolo passa ad affrontare il problema della funzione della norma del regolamento concernente la scelta tacita. Tale norma, si osserva, non concerne la validità formale del negozio di scelta (che costituisce l’oggetto dell’art. 11 del regolamento, in virtù del richiamo di cui all’art. 3, par. 5), quanto piuttosto la prova dell’esistenza e del contenuto di tale negozio. L’attenzione si sposta quindi sugli indizi che l’interprete può legittimamente porre a fondamento del ragionamento suscettibile di condurlo ad affermare l’esistenza di una scelta tacita (le “disposizioni del contratto” e le “circostanze del caso”) e sul metro di valutazione che egli deve utilizzare nell’apprezzare tali indizi.File | Dimensione | Formato | |
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