I. La Direttiva 2011/7/UE e le situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. - II. La persistente rilevanza pratica nell’ambito considerato delle norme sui conflitti di leggi: 1. Il ruolo delle norme sui conflitti di leggi nelle aree in cui vigono norme armonizzate; 2. Norme di conflitto e convenzioni di diritto privato materiale internazionalmente uniforme. - III. Il rispetto della disciplina materiale armonizzata in caso di scelta della legge applicabile al contratto ad opera delle parti: 1. La libertà dei contraenti di selezionare la lex contractus prescindendo dalle proiezioni di ordine personale o oggettivo del rapporto; 2. La designazione della legge di uno Stato membro; 3. La designazione della legge di uno Stato terzo. - IV. Il rispetto della disciplina materiale armonizzata in assenza di electio iuris e a prescindere da questa: 1. I limiti generali posti al funzionamento delle norme di conflitto del Regolamento Roma I: le norme di applicazione necessaria e l’eccezione di ordine pubblico nella loro possibile declinazione europea; 2. L’ipotesi del carattere internazionalmente imperativo delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva: esclusione della sua fondatezza; 3. Tutela del creditore e ordine pubblico del foro.
Le clausole “gravemente inique” per il creditore nei contratti commerciali internazionali: note sui rapporti fra la Direttiva 2011/7/UE e il Regolamento Roma I
FRANZINA, Pietro
2014
Abstract
I. La Direttiva 2011/7/UE e le situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. - II. La persistente rilevanza pratica nell’ambito considerato delle norme sui conflitti di leggi: 1. Il ruolo delle norme sui conflitti di leggi nelle aree in cui vigono norme armonizzate; 2. Norme di conflitto e convenzioni di diritto privato materiale internazionalmente uniforme. - III. Il rispetto della disciplina materiale armonizzata in caso di scelta della legge applicabile al contratto ad opera delle parti: 1. La libertà dei contraenti di selezionare la lex contractus prescindendo dalle proiezioni di ordine personale o oggettivo del rapporto; 2. La designazione della legge di uno Stato membro; 3. La designazione della legge di uno Stato terzo. - IV. Il rispetto della disciplina materiale armonizzata in assenza di electio iuris e a prescindere da questa: 1. I limiti generali posti al funzionamento delle norme di conflitto del Regolamento Roma I: le norme di applicazione necessaria e l’eccezione di ordine pubblico nella loro possibile declinazione europea; 2. L’ipotesi del carattere internazionalmente imperativo delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva: esclusione della sua fondatezza; 3. Tutela del creditore e ordine pubblico del foro.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.