Secondo l'ordinanza di Trib. Milano, 6 ottobre 2014, le norme che prevedono in capo alla SIAE un monopolio legale sull'intermediazione dei diritti d'autore non si applicano ai titolari stranieri. La nota contesta questa tesi. Rileva che essa non corrisponde alla lettera delle norma, contrasta con gli obiettivi politici alla base del riconoscimento del monopolio legale, non è affatto imposta dall'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di giustizia UE. La nota sottolinea inoltre che le norme della direttiva europea sulle società di gestione collettiva liberalizzano l'attività extrafrontaliera dei soli intermediari controllati dai titolari dei diritti, mentre non impongono di liberalizzare la prestazione di servizi di collecting da parte di terzi intermediari indipendenti (c.d. EGI - Enti di Gestione Indipendente). Poiché nel caso di specie il monopolio SIAE era contestato proprio da un intermediario indipendente, anche dopo la futura attuazione della direttiva non è scontato che la liberalizzazione dell'attività transfrontaliera legittimerà in futuro soluzioni corrispondenti a quella proposta dal Tribunale di Milano.
Appunti in tema di estensione e legittimità del monopolio SIAE
SARTI, Davide
2015
Abstract
Secondo l'ordinanza di Trib. Milano, 6 ottobre 2014, le norme che prevedono in capo alla SIAE un monopolio legale sull'intermediazione dei diritti d'autore non si applicano ai titolari stranieri. La nota contesta questa tesi. Rileva che essa non corrisponde alla lettera delle norma, contrasta con gli obiettivi politici alla base del riconoscimento del monopolio legale, non è affatto imposta dall'ordinamento dell'Unione europea, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di giustizia UE. La nota sottolinea inoltre che le norme della direttiva europea sulle società di gestione collettiva liberalizzano l'attività extrafrontaliera dei soli intermediari controllati dai titolari dei diritti, mentre non impongono di liberalizzare la prestazione di servizi di collecting da parte di terzi intermediari indipendenti (c.d. EGI - Enti di Gestione Indipendente). Poiché nel caso di specie il monopolio SIAE era contestato proprio da un intermediario indipendente, anche dopo la futura attuazione della direttiva non è scontato che la liberalizzazione dell'attività transfrontaliera legittimerà in futuro soluzioni corrispondenti a quella proposta dal Tribunale di Milano.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.