L'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione della incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita, ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne deriva che la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. Ove manchi tale richiesta, la legittimazione spetta al mittente.
Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2075, Trasporto internazionale di merci
PEPE, Alessandro
2014
Abstract
L'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione della incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita, ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne deriva che la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. Ove manchi tale richiesta, la legittimazione spetta al mittente.File in questo prodotto:
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