L'Autore, illustrando i principi di diritto enunciati da Cass. civile, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, critica la soluzione adottata dalla S.C. In particolare, la S.C. - al fine di giustificare l'inefficacia della clausola (contenuta in un contratto di finanziamento collegato ad uno di vendita) di inopponibilità, nei confronti del finanziatore, dell'eccezione di inadempimento del venditore - ha invocato i principi generali di correttezza e buona fede, anziché interpretare la disciplina applicabile al caso di specie alla luce della nuovo regime di cui all'art. 125 quinquies TUB.
Un’occasione mancata per chiarire alcuni (tra i tanti) dubbi in materia di collegamento negoziale nel credito al consumo
PALUMBO, Raffaele
2013
Abstract
L'Autore, illustrando i principi di diritto enunciati da Cass. civile, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454, critica la soluzione adottata dalla S.C. In particolare, la S.C. - al fine di giustificare l'inefficacia della clausola (contenuta in un contratto di finanziamento collegato ad uno di vendita) di inopponibilità, nei confronti del finanziatore, dell'eccezione di inadempimento del venditore - ha invocato i principi generali di correttezza e buona fede, anziché interpretare la disciplina applicabile al caso di specie alla luce della nuovo regime di cui all'art. 125 quinquies TUB.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.