Nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10/2011 del Consiglio di Stato gli atti "propedeutici" adottati da p.a. che incidono sul piano strutturale e funzionale di enti societari partecipati sono qualificati come atti amministrativi e assoggettati alla giurisdizione del g.a. Prendendo spunto da questa decisione si sono esaminati i poteri dell'ente pubblico-socio nei confronti delle società partecipate in Francia e in Spagna, al fine di valutare anche tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali, la qualificazione di detti atti "prodromici". Alla luce anche di queste esperienze si è pervenuti alla conclusione che nell'ordinamento italiano soltanto alcuni tipi di atti "prodromici", sulla base del diritto positivo, possono essere qualificati come atti amministrativi. Da ultimo, si è affrontata la questione dei limiti all'autonomia negoziale delle p.a., pervenendosi, anche alla luce delle esperienze straniere esaminate, a conclusioni diverse da quelle dell'Adunanza plenaria, che ha inteso valorizzare particolarmente disposizioni normative, che, tuttavia, non sembra possibile ritenere abbiano comportato un'abrogazione implicita per incompatibilità dell'art. 11 c.c.
Gli atti "prodromici" delle P.A. che incidono sulla struttura e sul funzionamento delle società partecipate: una categoria da definire. Considerazioni in tema di limiti dell'autonomia negoziale delle P. A.
MALTONI, Andrea
2013
Abstract
Nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10/2011 del Consiglio di Stato gli atti "propedeutici" adottati da p.a. che incidono sul piano strutturale e funzionale di enti societari partecipati sono qualificati come atti amministrativi e assoggettati alla giurisdizione del g.a. Prendendo spunto da questa decisione si sono esaminati i poteri dell'ente pubblico-socio nei confronti delle società partecipate in Francia e in Spagna, al fine di valutare anche tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali, la qualificazione di detti atti "prodromici". Alla luce anche di queste esperienze si è pervenuti alla conclusione che nell'ordinamento italiano soltanto alcuni tipi di atti "prodromici", sulla base del diritto positivo, possono essere qualificati come atti amministrativi. Da ultimo, si è affrontata la questione dei limiti all'autonomia negoziale delle p.a., pervenendosi, anche alla luce delle esperienze straniere esaminate, a conclusioni diverse da quelle dell'Adunanza plenaria, che ha inteso valorizzare particolarmente disposizioni normative, che, tuttavia, non sembra possibile ritenere abbiano comportato un'abrogazione implicita per incompatibilità dell'art. 11 c.c.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.