In merito al negozio fiduciario, la prova relativa all’esistenza del pactum fiduciae, accordo in virtù del quale il fiduciario si obbliga a trasferire il bene in capo allo stipulante o ad un terzo designato, non si deduce automaticamente dal fatto che il bene (quale un’azienda) sia stato acquistato con il denaro messo a disposizione dallo stipulante. In un simile ipotesi, data l’assenza di una prova puntuale circa il patto di ritrasferimento, il congegno negoziale realizzato integrerà gli estremi di una donazione indiretta.

Cass. Civ., sez.II, 29 febbraio 2012, n. 3134 - Negozio Fiduciario

ZUCCONELLI, Gianluca
2012

Abstract

In merito al negozio fiduciario, la prova relativa all’esistenza del pactum fiduciae, accordo in virtù del quale il fiduciario si obbliga a trasferire il bene in capo allo stipulante o ad un terzo designato, non si deduce automaticamente dal fatto che il bene (quale un’azienda) sia stato acquistato con il denaro messo a disposizione dallo stipulante. In un simile ipotesi, data l’assenza di una prova puntuale circa il patto di ritrasferimento, il congegno negoziale realizzato integrerà gli estremi di una donazione indiretta.
2012
Negozio Fiduciario; Donazione indiretta
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