La Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati crea un regime obiettivo. Essa impone agli Stati parti il rispetto di obblighi erga omnes che rilevano anche nei confronti degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione. L'obbligo di "non-refoulement" implica il divieto per gli Stati di rifugio di espellere i richiedenti asilo prima che sia accertato il loro diritto di ottenere la protezione internazionale. Gli Stati parti sono tenuti ad adoperarsi diligentemente per assicurare il rispetto di questo obbligo positivo anche in zone di mare non sottoposte direttamente alla loro giurisdizione, ogni qual volta si trovino nella condizione di influenzare la condotta di altri Stati. Gli Stati parti sono tenuti a non vanificare l'effetto utile della Convenzione. La politica italiana dei "respingimenti" verso la Libia non appare pienamente conforme a questi obblighi.
L'obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo
SALERNO, Francesco
2010
Abstract
La Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati crea un regime obiettivo. Essa impone agli Stati parti il rispetto di obblighi erga omnes che rilevano anche nei confronti degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione. L'obbligo di "non-refoulement" implica il divieto per gli Stati di rifugio di espellere i richiedenti asilo prima che sia accertato il loro diritto di ottenere la protezione internazionale. Gli Stati parti sono tenuti ad adoperarsi diligentemente per assicurare il rispetto di questo obbligo positivo anche in zone di mare non sottoposte direttamente alla loro giurisdizione, ogni qual volta si trovino nella condizione di influenzare la condotta di altri Stati. Gli Stati parti sono tenuti a non vanificare l'effetto utile della Convenzione. La politica italiana dei "respingimenti" verso la Libia non appare pienamente conforme a questi obblighi.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.