La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che modifica in senso integralmente abolizionista il comma 4 dell’art. 27 Cost. («Non è ammessa la pena di morte»), è stata largamente sottovalutata nel dibattito costituzionalistico, quasi si trattasse di un atto normativo dalla valenza esclusivamente simbolica. Le cose stanno diversamente. Il principio abolizionista, ora costituzionalizzato, produce conseguenze ordinamentali di assoluto rilievo sia sul piano interno che nelle relazioni con gli altri ordinamenti (statali, transnazionali, internazionale). Il saggio fa emergere le numerose ricadute di diritto positivo connesse alla revisione del 2007, valorizzandone – in prospettiva – il significato epistemologico capace di restituire l’autentica dimensione costituzionale della pena e della sua esecuzione.
L'abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze ordinamentali
PUGIOTTO, Andrea
2011
Abstract
La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, che modifica in senso integralmente abolizionista il comma 4 dell’art. 27 Cost. («Non è ammessa la pena di morte»), è stata largamente sottovalutata nel dibattito costituzionalistico, quasi si trattasse di un atto normativo dalla valenza esclusivamente simbolica. Le cose stanno diversamente. Il principio abolizionista, ora costituzionalizzato, produce conseguenze ordinamentali di assoluto rilievo sia sul piano interno che nelle relazioni con gli altri ordinamenti (statali, transnazionali, internazionale). Il saggio fa emergere le numerose ricadute di diritto positivo connesse alla revisione del 2007, valorizzandone – in prospettiva – il significato epistemologico capace di restituire l’autentica dimensione costituzionale della pena e della sua esecuzione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.