Nel complesso quadro dei rapporti tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, l’autonomia procedurale di cui questi ultimi godono risulta sottoposta a taluni necessari correttivi, rappresentati dai principi di equivalenza ed effettività. Tali principi, nell’ottica di assicurare un effettiva tutela giurisdizionale dei singoli all’interno dell’Unione, impediscono di porre quale presupposto per l’esercizio di un’azione di responsabilità extracontrattuale fondata su una violazione del diritto dell’UE il previo esaurimento dei rimedi interni, quando siffatta condizione non sia prevista anche nell’ipotesi di violazione di norme costituzionali. Ciò avviene anche in materia di ripetizione dell’indebito fiscale, ove il diritto del singolo al rimborso dei tributi riscossi in violazione della normativa dell’Unione deve essere garantito attraverso modalità procedurali non meno favorevoli di quelle previste per casi analoghi concernenti violazioni di norme interne e che non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tale diritto. Gli Stati si trovano, pertanto, di fronte ad un “condizionamento” dei propri sistemi processuali nazionali anche attraverso l'avvicinamento dei meccanismi interni di protezione agli standards di tutela imposti dal diritto dell’Unione, con una conseguente rinuncia di parte della loro sovranità in nome della realizzazione dell’integrazione tra ordinamenti.

Autonomia procedurale e azione di responsabilità nei confronti dello Stato secondo la Corte di giustizia: non c'è obbligo di esaurire i rimedi interni.

SALVI, Laura
2011

Abstract

Nel complesso quadro dei rapporti tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, l’autonomia procedurale di cui questi ultimi godono risulta sottoposta a taluni necessari correttivi, rappresentati dai principi di equivalenza ed effettività. Tali principi, nell’ottica di assicurare un effettiva tutela giurisdizionale dei singoli all’interno dell’Unione, impediscono di porre quale presupposto per l’esercizio di un’azione di responsabilità extracontrattuale fondata su una violazione del diritto dell’UE il previo esaurimento dei rimedi interni, quando siffatta condizione non sia prevista anche nell’ipotesi di violazione di norme costituzionali. Ciò avviene anche in materia di ripetizione dell’indebito fiscale, ove il diritto del singolo al rimborso dei tributi riscossi in violazione della normativa dell’Unione deve essere garantito attraverso modalità procedurali non meno favorevoli di quelle previste per casi analoghi concernenti violazioni di norme interne e che non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di tale diritto. Gli Stati si trovano, pertanto, di fronte ad un “condizionamento” dei propri sistemi processuali nazionali anche attraverso l'avvicinamento dei meccanismi interni di protezione agli standards di tutela imposti dal diritto dell’Unione, con una conseguente rinuncia di parte della loro sovranità in nome della realizzazione dell’integrazione tra ordinamenti.
2011
Autonomia procedurale; tutela giurisdizionale; equivalenza; effettività; responsabilità extracontrattuale dello Stato; esaurimento dei rimedi interni; ripetizione di indebito fiscale; IVA.
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